Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26736 del 05/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26736 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scavone Salvatore, nato a Catania il 31-10-1985
avverso la ordinanza del 24-07-2014 del tribunale della libertà di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta che ha concluso chiedendo l’inammissib’ ità del ricorso; n

,459,),• 23,evuDsc.4_,_

udito per il ricorrente
Q— 25:7\-ecjt

L9.&„ •=r-ch,A_C-0<-)■., Data Udienza: 05/03/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Salvatore Scavone ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Catania ha confermato quella resa dal Gip presso il tribunale della medesima città che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio, commessi in Catania, dal maggio 2010 al dicembre 2010, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche dell'associazione mafiosa denominata "Santapaola - Ercolano" ed al fine di agevolarla. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza della legge penale in relazione all'articolo 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio con specifico riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Assume il ricorrente come il tribunale del riesame, dopo avere sommariamente illustrato le vicende processuali relative alla posizione del ricorrente, abbia affermato apoditticamente di ravvisare nella condotta dello stesso elementi sulla base dei quali sarebbe dimostrato un suo diretto coinvolgimento in una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il ricorrente, la disamina delle emergenze investigative sarebbe stata condotta dal tribunale del riesame in modo frammentario, senza esplorare le possibili interazioni oggettivamente riscontrabili tra le varie componenti della base indiziaria che sono state evidenziate della difesa con il deposito in camera di consiglio di un'articolata memoria all'interno della quale sono stati allegati elementi rilevanti che non sono stati oggetto di attenzione neppure per confutarne la rilevanza. Nella specie, l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato in ordine agli specifici motivi addotti e documentati dalla difesa, né avrebbe motivato sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi, limitandosi ad affermare in termini apodittici e stereotipati che "il ruolo dello Scavone nell'ambito di tale sodalizio (...) non può dirsi smentito da quanto prodotto dal difensore in relazione 2 delitti aggravati ex art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 per aver commesso i reati agli esiti di una precedente indagine (...) non potendosi peraltro escludere un eventuale subentro dello Scavone della compagine associativa in un'epoca successiva a quello oggetto di monitoraggio nell'altro e precedente procedimento". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). sussistenza della contestata aggravante privilegiata dell'articolo 7 legge 203 del 1991 non risultando dati investigativi attestanti l'esistenza di contatti o rapporti del ricorrente con soggetti diversi dal Lombardo e coinvolti nella medesima indagine, dai quali desumere l'eventuale collegamento, seppure esterno, del ricorrente con la compagine criminale, di talché non appare comprovata la finalità dell'azione criminosa riconducibile all'indagato, sul piano del consapevole concreto contributo, che avrebbe favorito o agevolato il clan mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed in quanto presentato fuori dei casi consentiti. I motivi di gravame, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 2. Il tribunale cautelare, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, ha adeguatamente motivato circa l'esistenza dell'organizzazione criminale, chiarendo come gli elementi di prova raccolti avessero consentito di svelare, nell'ambito di una più ampia attività investigativa riguardante le attività criminali facenti capo al clan Santapaola - Ercolano, l'esistenza di un sistema di cosiddette piazze di spaccio, attraverso le quali alcuni esponenti della famiglia mafiosa, ed in particolare i fratelli Nizza, realizzavano il traffico delle sostanze stupefacenti in diversi quartieri di Catania. In particolare, la "piazza di San Cristoforo" è risultata gestita da Rosario Lombardo (circostanza che, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, può essere ritenuta pacifica alla luce di quanto riferito dai collaboratori di giustizia e delle risultanze emerse attraverso le operazioni di intercettazione). La tesi accusatoria, convalidata dai giudici cautelari, fonda sulla circostanza che Rosario Lombardo si avvaleva di alcuni collaboratori, tra i quali Salvatore 3 Sostiene il ricorrente come non appaia adeguatamente motivata la Scavone, la cui intraneità al sodalizio e la correlata attività di spaccio sono state dimostrate, secondo quanto si ricava dal testo del provvedimento impugnato, dai seguenti elementi: dall'individuazione fotografica effettuata dal collaboratore di giustizia Goffredo Di Maggio, soggetto che aveva gestito la piazza di spaccio dal giugno 2011 al febbraio 2012, il quale ha riconosciuto lo Scavone come pusher appartenente ai Nizza, organici del clan mafioso, e genero del Lombardo del quale era uomo di fiducia; dal costante contatto, nel periodo monitorato, con il responsabile della piazza (il Lombardo); dai risultati delle intercettazioni Lombardo e lo Scavone, al quale il primo riconosceva un ruolo sovrapponibile al suo, tanto da convocarlo in una riunione ristretta (luogo che è stato successivamente individuato dagli inquirenti come base logistica per il traffico illecito e quale sito di occultamento sia della sostanza stupefacente, che di armi, come riferito dal collaboratore di giustizia Carmelo Di Stefano); dal linguaggio criptico utilizzato nel corso di diverse conversazioni intercettate; dai contatti con altri indagati; dallo svolgimento costante nell'arco monitorato dell'attività di spaccio. Il tribunale cautelare ha preso poi in considerazione (pagina 5 dell'ordinanza impugnata) le prospettazioni difensive evidenziando, con stretto rigore logico, come il ruolo del ricorrente nell'ambito del sodalizio non potesse dirsi smentito dagli esiti di una precedente indagine nella quale evidentemente non erano stati raccolti elementi sufficienti sulla sua posizione, a differenza di quanto invece era emerso nel presente procedimento, e come neppure rilevasse la circostanza che i due collaboratori di giustizia avessero riferito sul suo conto addebitandogli ruoli diversi, ben potendo l'indagato averli cumulati tutti, come peraltro emerso dall'attività captativa, ed essendo possibile che i propalanti avessero riferito quanto era rimasto loro maggiormente impresso circa i compiti svolti dal chiamato in correità. Allo stesso modo, il tribunale del riesame ha correttamente ritenuto la sussistenza della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa alla luce della ritenuta riconducibilità delle attività illecite in oggetto ai fratelli Nizza e della indubbia consapevolezza di tale riconducibilità in capo allo Scavone, affermazione che è stata motivata sia alla luce di quanto riferito dal Di Maggio sul suo conto, sia alla luce del suo inserimento in una organizzazione la cui matrice mafiosa non poteva sfuggire ad un soggetto, come il ricorrente, radicato all'interno di essa, anche in considerazione della gerarchizzazione e strutturazione dell'attività. 3. Nel pervenire a tali conclusioni, con specifico riferimento al profilo associativo addebitato del ricorrente e dallo stesso a torto contestato, il Collegio 4 confermative dei rapporti intensi, dal punto di vista criminale, intercorsi tra il cautelare ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in base ai quali, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). 4. Al cospetto perciò di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale il tribunale distrettuale ha dato conto e ragione di profili diretti a radicare i gravi indizi di colpevolezza, nella piena dimostrazione degli elementi essenziali delle fattispecie cautelari configurate (esistenza di un'associazione, organizzazione di beni e persone per la realizzazione del programma di delinquenza, apporto stabile del ricorrente al perseguimento dei fini illeciti del sodalizio criminoso), il ricorrente, attraverso doglianze di merito, svolge censure che tendono a supportare un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Come questa Corte ha più volte affermato, il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621). Consegue da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto circa la violazione di legge e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente con riferimento al titolo cautelare per il quale è stato attinto. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 5 criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1 att. cod. proc. pen. Così deciso il 05/03/2015 ter, disp. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA