Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26733 del 05/03/2015
Penale Ord. Sez. 3 Num. 26733 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO
ORDINANZA
visti gli atti, la nota del 20 ottobre 2014 del Presidente di questa sezione e
l’istanza proposta nell’interesse di Diana Silvio, nato il 01-03-1934, Del Villano
Antonietta, nata il 10-12-1927, Diana Miranda, nata il 21-02-1972 e Diana Maria
Immacolata, nata il 22-04-1962 imputati nel procedimento penale N. 41444 del
2013 R.G.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha
concluso per la correzione dell’errore materiale;
udito per gli interessati l’avvocato Daniela Dezordo, sostituto processuale,
dell’avvocato Alessandro Diana che ha concluso per la correzione dell’errore
materiale;
Data Udienza: 05/03/2015
RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso del 3 ottobre 2014, il difensore degli istanti, così come indicati
in epigrafe, ha chiesto correggersi l’errore materiale contenuto al punto n. 4
della sentenza n. 1390, emessa in data 27 maggio 2014 dalla terza sezione
penale della Corte di cassazione con la quale è stata annullata, senza rinvio, la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 5 giugno 2012 nella
parte in cui nel dispositivo della sentenza, per mero errore materiale, era stata
corte di appello di Napoli;
Ritenuto che, ex art. 130 cod. proc. pen., occorre procedere alla correzione
del suddetto errore materiale contenuto nella motivazione [punto 4] e il
dispositivo della sentenza n. 1390 emessa in data 27 maggio 2014 nei confronti
di Diana Silvio +3 nel senso che laddove è scritto “con trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Milano” e “dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Milano” deve ritenersi scritto, invece, “con trasmissione degli atti alla Corte
d’appello di Napoli” e”dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli”.
P.Q.M.
Ordina correggersi la motivazione [punto 4] e il dispositivo della sentenza
n. 1390 emessa in data 27 maggio 2014 nei confronti di Diana Silvio +3 nel
senso che laddove è scritto “con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di
Milano” e “dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano” deve
ritenersi scritto, invece, “con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di
Napoli” e “dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli”.
Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’atto.
Così deciso il 05/03/2015
disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano e non invece alla