Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26732 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26732 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia
nei confronti di
Bongiorno Francesco, nato ad Antillo il 06-05-1962
avverso la sentenza del 16-06-2013 del gip presso il tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Cremona per le conseguenti
determinazioni.

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per
cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Cremona ha revocato, per
irreperibilità dell’imputato, il decreto penale di condanna emesso nei confronti di
Francesco Bongiorno per il reato previsto dall’articolo 2 della legge 11 novembre
1983 n. 638 per aver omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed

riferimento ai periodi dal mese di febbraio a dicembre 2006 e dal mese di
gennaio a settembre 2007, dichiarando non doversi procedere nei confronti del
predetto per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, con un unico
motivo, deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale
(articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) in relazione agli
articoli 157 e 160 del codice penale sul rilievo che il reato contestato si consuma
il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, con la
conseguenza che non era decorso alla data della pronuncia della sentenza il
termine ordinario di prescrizione (sei anni) e, in presenza di un conclamato
evento interruttivo (decreto penale di condanna) intervenuto prima che
maturasse il termine di prescrizione dei reati.

3. L’interessato ha fatto pervenire memoria con la quale chiede la conferma
dell’impugnata sentenza o quantomeno un suo parziale annullamento sul rilievo
che la prescrizione risulta in ogni caso maturata per la gran parte dei periodi in
contestazione e cioè per i mesi da febbraio a dicembre 2006 e sino all’agosto
2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato, con indirizzo che va condiviso, che il reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12
settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato
omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile
concesso al datore di lavoro per il versamento, termine fissato, dall’art. 2,
comma primo, lett. b) del d.lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese

2

assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti con

successivo a quello cui si riferiscono i contributi, non rilevando, ai fini
dell’individuazione del momento consumativo, che la data della notifica
dell’intimazione di pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla
contestazione, in quanto la rilevanza di tale termine è limitata all’eventuale
sussistenza della causa di non punibilità (Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009,
Casciaro, Rv. 243628; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, Ciampi ed altro, Rv.
249164).
Infatti, l’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge

dispone al comma

“Il datore di lavoro non è punibile se provvede al

versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Stabilisce, poi, il comma 1-ter del predetto art. 2: “La denuncia di reato è
presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis
ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l’attestazione delle somme eventualmente versate”.
Il comma 1-quater recita: “Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso
della prescrizione rimane sospeso”.
Perciò – ai fini del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione del
reato previsto dall’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983,
come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 211 del 1994 – occorre considerare che il
reato si consuma non alla data coincidente con il periodo cui si riferisce l’omessa
contribuzione ma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i
contributi, dovendosi poi tenere presente, quanto al computo complessivo dei
termini di prescrizione, che quando al datore di lavoro sia stato notificato
l’avvenuto accertamento della violazione o gli sia stata contestata la violazione, il
corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo (tre mesi) necessario al
datore di lavoro per avvalersi della causa di non punibilità.

3. L’eccezione difensiva, formulata con la memoria depositata in data 24
febbraio 2015, è infondata in quanto risulta dagli atti che il decreto penale di
condanna è stato emesso in data 7 giugno 2011 comportando perciò
l’interruzione del termine di prescrizione ordinario, con la conseguenza che, ai
fini del computo del termine massimo di prescrizione, è necessario calcolare, ai
sensi dell’articolo 161, comma 2, codice penale, il prolungamento del termine nei
limiti di un quarto (anni uno e mesi sei) rispetto a quello ordinario (anni sei),
previsto per il reato contestato, sicché il termine massimo di prescrizione va
fissato in anni sette e mesi sei.
È il caso di ricordare che gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto
dalla data della loro emanazione (Sez. 4, n. 40281 del 26/09/2007, Di Toro, Rv.

3

n. 638 del 1983, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 24 marzo 1994, n. 211,

237885), con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione ha luogo anche
nel caso, come quello in esame, di decreto penale di condanna mai notificato e,
nella specie, anche successivamente revocato, in quanto, sulla base dei principi
generali, gli atti di revoca hanno efficacia ex nunc, a differenza dell’annullamento
degli atti giuridici processuali i cui effetti decorrono ex tunc.
Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione (prendendo in
considerazione il rateo meno recente e risalente al mese di febbraio 2006, la cui
decorrenza, per quanto in precedenza precisato, deve essere fissata al 16 marzo

termine di tre mesi ex art. 2, comma 1 quater, d.l. n. 463 del 1983, conv. in

legge n. 638 del 1983 e quindi certamente in epoca successiva all’emanazione
della sentenza impugnata.

3. La quale va pertanto annullata senza rinvio con restituzione degli atti al
competente tribunale.

L.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio I tribunale di Cremona.
Così deciso il 05/03/2015

2006) sarebbe maturato il 16 settembre 2013, salva l’eventuale sospensione del

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