Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2673 del 25/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2673 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO MICHELE N. IL 24/11/1951
PIRROTTA GIOVANNI N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 861/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
23/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (42.1.-w,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

9 17:0-24

/9- 19.2

#(1-1

Data Udienza: 25/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 23 maggio 2011 la corte d’appello di Palermo in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Termini Imerese che in data 25 ottobre 2010 aveva condannato
Corrado Michele e Pirrotta Giovanni, alle pene ritenute di giustizia, per il reato di furto
pluriaggravato, qualificato il fatto come tentativo di furto, riduceva la pena loro inflitta
confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori.

attenuante del danno di particolare tenuità.
Pirrotta Giovanni si duole che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle
già concesse attenuanti generiche;
2. violazione di legge per la mancata concessione del danno di particolare tenuità;
3. vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio si duole della mancata
concessione della sospensione condizionale della pena
Il ricorso di Corrado Michele è infondato.
Premesso che le SSUU di questa corte con la sentenza n. 28243 del 2013 Rv. 255528 hanno
ritenuto che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di
speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con
certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse
stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di
rilevanza minima, deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso
l’attenuante in argomento con una valutazione in fatto incensurabile in questa sede, ritenendo
che il danneggiamento della porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, che poteva
fondatamente ritenersi rilevante, escludeva il riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve
entità.
Per gli stessi motivi è infondato il motivo sub 2) del ricorso Pirrotta Giovanni.
I restanti motivi del ricorso Pirrotta sono infondati ai limiti dell’inammissibilità. La Corte di
merito, con una motivazione in fatto, incensurabile in questa sede, ha dato conto con
motivazione adeguata, delle ragioni che impedivano il richiesto giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche. Così come ha dato conto che la sospensione condizionale non
era condibile perché era stata già concessa per due precedenti condanne per delitto.
I ricorsi devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
i

In particolare Corrado Michele si duole del mancato riconoscimento della circostanza

Così deliberato in Roma il 25.11.2013
Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA

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