Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26729 del 05/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26729 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia
nei confronti di
Pedrinelli Rossella, nata a Crema il 23-09-1977
avverso la sentenza del 16-06-2013 del gip presso il tribunale di Cremona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Cremona per le conseguenti
determinazioni.

Data Udienza: 05/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per
cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Cremona ha revocato, per
irreperibilità dell’imputata, il decreto penale di condanna emesso nei confronti di
Rossella Pedrinelli per il reato previsto dall’articolo 2 della legge 11 novembre
1983 n. 638 per aver omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed

riferimento al mese di ottobre 2007, dichiarando non doversi procedere nei
confronti della predetta per essere il reato a lei ascritto estinto per intervenuta
prescrizione.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, con un unico
motivo, deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale
(articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale) in relazione agli
articoli 157 e 160 del codice penale sul rilievo che il reato contestato si consuma
il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (nel caso di
specie 16 novembre 2007, essendo i contributi omessi relativi al periodo ottobre
2007), con la conseguenza che non era decorso alla data della pronuncia della
sentenza il termine ordinario di prescrizione (sei anni) e, in presenza di un
conclamato evento interruttivo (decreto penale di condanna) intervenuto prima
che maturasse il termine ordinario di prescrizione, neppure è decorso il termine
massimo di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha affermato, con indirizzo che va condiviso, che il reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12
settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato
omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile
concesso al datore di lavoro per il versamento, termine fissato, dall’art. 2,
comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese
successivo a quello cui si riferiscono i contributi, non rilevando, ai fini
dell’individuazione del momento consumativo, che

la data della notifica

dell’intimazione di pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla
contestazione, in quanto la rilevanza di tale termine è limitata all’eventuale
2

assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti con

‹.1

sussistenza della causa di non punibilità (Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009,
Casciaro, Rv. 243628; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, Ciampi ed altro. Rv.
249164).
Infatti, l’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 24
marzo 1994, n. 211, dispone al comma 1-bis: “Il datore di lavoro non è punibile
se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis
ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l’attestazione delle somme eventualmente versate”.
Il comma 1-quater recita: “Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso
della prescrizione rimane sospeso”.
Perciò – ai fini del dies a quo per il computo dei termini di prescrizione del
reato previsto dall’art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1
d.lgs. 24 marzo 1994, n. 211 – occorre considerare che il reato si consuma non
alla data coincidente con il periodo cui si riferisce l’omessa contribuzione (nel
caso di specie non alla data del mese di ottobre 2007) ma il giorno sedici del
mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (nel caso di specie 16
novembre 2007), dovendosi poi tenere presente, quanto al computo complessivo
dei termini di prescrizione, che quando al datore di lavoro sia stato notificato
l’avvenuto accertamento della violazione o gli sia stata contestata la violazione, il
corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo (tre mesi) necessario al
datore di lavoro per avvalersi della causa di non punibilità.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con
restituzione degli atti al competente tribunale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvi al ibunale di Cremona.
Così deciso il 05/03/2015

Stabilisce, poi, il comma 1-ter del predetto art. 2: “La denuncia di reato è

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