Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26724 del 04/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26724 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Montella Ernesto, nato a Olevano Sul Tusciano il 11-08-1970
avverso la ordinanza del 29-07-2014 della Tribunale della libertà di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Izzo
Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’ avv. Gaetano Pastore che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

Data Udienza: 04/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della
libertà di Salerno, in riforma dell’impugnata ordinanza emessa dal Gip presso il
medesimo tribunale, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari
con quella dell’obbligo di dimora nei confronti di Ernesto Montella (per i capi a, c
ed e), al quale si addebita il reato di associazione per delinquere (capo a) per
aver partecipato, con numerosi altri soggetti, ad un’articolata e complessa

permanente, con una precisa ripartizione dei ruoli, operante anche all’estero ed
avente, quale oggetto sociale, la commissione, in territorio italiano ed estero, di
una serie indeterminata di reati transnazionalí diretti a sottrarre ingenti
quantitativi di oli minerali (in particolare oli combustibili e gasolio stimati pari a
3.366.580 kg equivalenti a 3.959.098,08 litri, di cui 142.680 kg, equivalenti a
167.792 litri, sottoposti a sequestro) all’accertamento o al pagamento dell’accisa
realizzando altresì una pluralità di reati fine per un totale di imposte evase, allo
stato accertato, pari ad euro 3.270.380.
Al ricorrente è poi contestato in via cautelare – oltre al reato associativo anche i reati (capo c ed e) previsti dagli articoli 110 codice penale, 40 e 49
decreto legislativo 504 del 1995, art. 3 legge 146 del 2006 poiché, in concorso
con altri correi, sottraeva all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli
minerali ingenti quantitativi di gasolio, provenienti dall’estero ed illecitamente
introdotto nel territorio italiano.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il

difensore, ha articolato i due seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza
impugnata per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.)
per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’esistenza di gravi
indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione (art. 416 cod.
pen.) nonché la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione su
punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).
Premette che la supposta continuità degli approvvigionamenti dal gruppo
delinquenziale ha consentito ai giudici cautelari di ritenere integrata la
partecipazione del ricorrente al un sodalizio criminale da altri voluto e realizzato.
Rileva come siano state intercettate più conversazioni con tale Pop
attraverso l’uso di un apparecchio ufficialmente nella disponibilità del ricorrente,
pur risultando che gli associati riuscissero a disporre con grande facilità di utenze

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organizzazione criminale, di carattere transnazionale, tendenzialmente stabile e

cellulari irrintracciabili, con la conseguenza che non vi sarebbe alcun elemento
dal quale dedurre che l’indagato stesso avesse contezza dell’esistenza, oltre al
suo interlocutore, di altri soggetti e del loro interesse a concludere gli affari
illeciti descritti nelle imputazioni cautelari. Neppure vi sarebbe idonea prova
cautelare che egli avesse conoscenza della trafila burocratica e amministrativa
da porre in essere artatamente per consentire l’indebito ingresso del carburante
sul suolo italiano. I collegamenti infatti con le ditte erano tenuti da altri soggetti
ed alcun elemento fattuale comprova che il ricorrente ne avesse anche solo la

redazione della documentazione occorrente per dare apparente rappresentazione
di liceità ai trasporti effettuati ovvero che abbia concorso alla costituzione di
società fittizie, pur probatoriamente individuate, dalle quali il prodotto era
formalmente inviato, sul suolo nazionale, o alle quali sarebbe mai dovuto
giungere.
Dinanzi a tali evidenze, l’apparato motivazionale dell’ordinanza del tribunale
del riesame, meramente riproduttiva dell’ordinanza cautelare, sarebbe da
censurare in quanto realmente apparente.
I giudici cautelari hanno infatti ritenuto la partecipazione del ricorrente
all’associazione criminale sul presupposto che il sodalizio avesse scelto “comuni
fonti di approvvigionamento, note alla maggior parte dei compartecipi” e perché
vi è “identità della materia prima trattata”. Inoltre la cooperazione al sodalizio
delinquenziale sarebbe stata desunta da dalla “ciclica presenza dei medesimi
operatori commerciali” e per essersi avvalsi di “identiche modalità operative per i
trasporti”.
Assume il ricorrente come gli elementi evidenziati siano, al massimo,
indicativi del reiterato acquisto di carburante dai medesimi soggetti e con le
medesime modalità operative senza che da ciò si possa desumere una
partecipazione al gruppo delinquenziale in mancanza di una condotta
direttamente finalizzata alla perpetrazione dell’evento associativo e che sia, a
posteriori, casualmente efficiente a tal fine.
Si duole di conseguenza del fatto che il tribunale del riesame avrebbe
dovuto individuare e sottolineare le condotte del ricorrente che, lungi dal tendere
all’eventuale raggiungimento di un uso esclusivamente personale, avessero la
portata e l’intenzione di avvantaggiare l’intero sodalizio delinquenziale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per erronea
applicazione della legge penale in relazione agli articoli 40 e 49 del decreto
legislativo numero 504 del 1995 e difetto di motivazione.
Assume in sintesi che mai è stato rinvenuto nella disponibilità di Vincenzo
Montella carburante illecito.

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conoscenza nominale. Nessuna prova inoltre che egli abbia mai partecipato alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo nei limiti delle

considerazioni che seguono.
Il secondo motivo è invece manifestamente infondato ed entrambe le
doglianze possono essere congiuntamente esaminate essendo tra loro
intimamente collegate.

un’organizzazione criminale a carattere transnazionale finalizzata all’illecita
introduzione e alla distribuzione, nella provincia di Salerno, di prodotti petroliferi,
segnatamente di ingenti quantità di carburante per autotrazione, proveniente da
depositi attivi in paesi comunitari, al fine di evadere la relativa imposta, grazie
anche all’eliminazione dei controlli alle frontiere tra Stati membri.
La struttura e la consistenza del sodalizio criminale sono state diffusamente
spiegate nell’ordinanza cautelare (pag. 246 e ss.) e nel provvedimento
impugnato, dove il Collegio cautelare ha riepilogato gli esiti contenuti nel
provvedimento restrittivo con motivazione adeguata quanto alla articolazione e
alla composizione del gruppo criminale con particolare riferimento agli artefici di
esso e del meccanismo finalizzato alla frode.
Secondo il comune convincimento dei Giudici cautelari, una componente
rilevante del sodalizio era costituita da coloro i quali si rendevano disponibili in
modo continuativo all’acquisto del carburante illecitamente introdotto in Italia,
essendo ciò dimostrativo di una continuità e stabilità dei rapporti economici,
funzionali al perseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale.
Il ricorrente è risultato coinvolto nell’acquisto dei prodotti petroliferi
introdotti in relazione alle transazioni illecite, di cui alle vicende contestate ai
capi c) ed e) della rubrica cautelare, sebbene, come si ricava dal testo del
provvedimento impugnato, i rapporti che lo vedevano come acquirente del
prodotto petrolifero importato dall’estero dal Pop e dall’Attanasio (capi
dell’associazione per delinquere) venissero poi rescissi di fatto perché intimorito
dai sequestri e dai pressanti controlli che, nella contestualità delle indagini
tecniche, erano stati eseguiti dalla polizia giudiziaria ed anche perché molto
verosimilmente era riuscito, secondo il tribunale distrettuale, a ottenere
analoghe forniture in modo più agevole e meno pericoloso.

3. Il ricorrente (v. sub 2.1. del ritenuto in fatto) sostanzialmente obietta che
siffatti elementi – indiscutibilmente idonei a ritenere il suo coinvolgimento nei
reati di acquisto del carburante e dunque di concorso nel reato di sottrazione dei
prodotti petroliferi all’accertamento e al pagamento dell’accisa (argomento
4

2. Come lo stesso ricorrente mostra di ritenere è fuori dubbio l’esistenza di

peraltro sintomatico della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai
delitti di cui ai capi c) ed e) della provvisoria imputazione) — non sarebbero
sufficienti per ritenere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato
associativo, occorrendo significativi elementi fattuali dai quali poter dedurre che,
lungi dal tendere all’eventuale raggiungimento di un utile esclusivamente
personale, vi fosse la volontà di concorrere onde facilitare il raggiungimento degli
scopi associativi. Peraltro, l’uscita di scena dell’indagato non avrebbe creato
alcuna difficoltà al sodalizio delinquenziale che avrebbe perpetuato il traffico

escluderebbe ogni e qualsiasi partecipazione del ricorrente al sodalizio
delinquenziale, proprio perché l’acquisto del carburante, da parte sua, era
assolutamente indifferente nell’ottica del raggiungimento dei fini associativi.

4. Il rilievo è fondato nella misura in cui non è rintracciabile nel
provvedimento impugnato alcuna adeguata motivazione, la quale non può essere
desunta dal solo fatto dell’accordo stipulato per il reperimento e l’acquisto del
prodotto illecito, circa la consapevolezza del ricorrente di contribuire, con
l’acquisto del carburante, al perseguimento degli scopi dell’organizzazione
criminale e, prima ancora, della sua consapevolezza circa l’esistenza stessa di un
associazione criminale.
Sotto tale specifico aspetto, rilevante per la configurabilità dei gravi indizi di
colpevolezza circa la partecipazione al reato associativo, la doglianza del
ricorrente è fondata quanto alla circostanza che nulla emerge dal testo del
provvedimento impugnato, rendendo perfettamente logica la spiegazione
alternativa secondo la quale le attività di reperimento e di acquisto del
carburante (peraltro successivamente dismesse) trovassero fondamento nel
perseguimento di un lucro meramente personale.
Questa Corte, con risalenti orientamenti che vanno condivisi e che non
risultano smentiti da successive pronunce, ha affermato che non risponde del
delitto di associazione per delinquere, di cui all’art. 416 cod. pen., colui che
partecipi alla commissione di uno solo o di più reati qualora ignori l’esistenza
dell’associazione stessa, mentre, invece, nell’ipotesi in cui egli sia a conoscenza
dell’esistenza del sodalizio può rispondere del reato associativo anche nel caso
che il reato – scopo sia rimasto a livello di meri atti preparatori e non abbia
raggiunto lo stadio della consumazione (Sez. 2, n. 1934 del 14/12/1985, dep.
11/03/1986, Muia, Rv. 172055).
Ciò sull’indubbio rilievo che, per ritenere sussistente la compartecipazione di
un soggetto al delitto di associazione per delinquere, occorre la dimostrazione
chiara e certa della sicura volontà del soggetto di entrare a far parte, come
membro, della associazione per recare un contributo concreto al raggiungimento

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illecito con le stesse modalità ed utilizzando altri canali già noti, circostanza che

dello scopo sociale, all’attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui
l’associazione è stata costituita. Quando, invece, l’attività criminosa non può
essere ricondotta se non alla sussistenza di un accordo circoscritto alla
realizzazione di uno o più delitti nettamente individuati, la responsabilità penale
non può andare oltre i singoli delitti (Sez. 1, n. 1238 del 18/07/1980,dep.
20/02/1981, Tombolato, Rv. 147656; Sez. 1, n. 1674 del 21/04/1982, dep.
25/02/1983, Calabrò, Rv. 157571).

capo a) della provvisoria imputazione per nuovo esame circa la esistenza in atti
di elementi (desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, contenuto
che va, sia pure in sintesi, reso esplicito perché se ne possa dedurre la rilevanza
indiziaria, rapporti con altri coindagati o comunque desumili dal corredo
processuale nel suo complesso) dai quali si possa ricavare che il ricorrente fosse
consapevole dell’esistenza di una organizzazione deputata all’illecita introduzione
nel territorio nazionale di prodotti petroliferi.
Il Giudice di rinvio verificherà, all’esito, se l’eventuale insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all’associazione per
delinquere produca o meno riflessi sulle esigenze cautelari del caso concreto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Salerno.
Così deciso il 04/03/2015

5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al

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