Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26720 del 04/03/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26720 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Antonelli Pierpaolo, nato a Roma il 20-01-1963
2)
Grisci Luca, nato ad Orvieto il 22-10-1973
3)
D’Angelosante Antonio, nato a Baranello 1’11-02-1948
4)
Diamanti Lelli Leonilde, nata a Milano il 06-11-1962
5) Soptelea Cristina, nata in Romania il 26-06 1980
6)
Favi Lorenzo, nato a Chiaravalle il 28-07-1980
7) Andreacchio Silvio, nato a Catanzaro il 18-05-1974
8) Vendermini Silvia, nata a Roma il 27-03-1971
avverso la ordinanza del 24-07-2014 della Tribunale della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Izzo
Gioacchino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi per rinunzia;
udito per i ricorrenti l’avvocato Daniela Agnello che ha concluso per la
declaratoria di carenza di interesse;
Data Udienza: 04/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l’ordinanza con la quale il tribunale della libertà di Roma ha
confermato il decreto di sequestro emesso dal procuratore della Repubblica il
medesimo tribunale per violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso la suddetta ordinanza, hanno proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione gli indagati e, all’udienza di discussione davanti a questa
già depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 26 febbraio 2015, e
ha prodotto copia del decreto di restituzione delle cose sequestrate emesso dal
pubblico ministero in data 23 febbraio 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare e assorbente, va rilevato che il difensore dei ricorrenti
ha presentato dichiarazione di rinuncia ai ricorsi, evidenziando e documentando
ragioni di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dello stesso.
Deve osservarsi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per
cassazione di carenza di interesse, determinata da ragioni non imputabili al
ricorrente, lo esonera dall’obbligo di pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., come conseguenze
della sua inammissibilità (ex multis, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio,
Rv. 252910 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 04/03/2015
Corte, il difensore dei ricorrente ha ribadito la dichiarazione di rinuncia ai ricorsi,