Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2672 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2672 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
TALANO ANTONIETTA N. IL 01/04/1963
PALUMBO GIUSEPPE N. IL 19/06/1961
avverso la sentenza n. 186/2009 GIUDICE DI PACE di NOCERA
INFERIORE, del 02/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il Procu
e enerale in perso
Dott.
che ha
uso per

Udito, per lpartivile, l’Avv

Data Udienza: 26/11/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 02/10/2013, il Giudice di pace di Nocera Inferiore
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Taiano Antonietta e di

Domenico; entrambi: dei reato di concorso in lesioni in danno di Attanasio
Domenico; fatti commessi il 23/11/2008) per intervenuta remissione tacita della
querela, in considerazione della mancata comparizione della persona offesa
malgrado l’avvertimento esplicito contenuto nell’atto di citazione regolarmente
notificato.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno,
censurando l’errata applicazione dell’art. 152 cod. pen.
Il ricorso è fondato alla luce del principio, affermato dalle Sezioni unite di
questa Corte, in forza del quale nel procedimento davanti al giudice di pace
instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex art. 20 d.
Igs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente
avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della
remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la
volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita, ai sensi
dell’art. 152, comma secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008 dep. 15/12/2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357). La sentenza impugnata,
pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Giudice di pace di Nocera Inferiore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice di pace di Nocera Inferiore per il corso ulteriore.
Così deciso il 26/11/2015.

Palumbo Giuseppe (imputati: la prima del reato di minaccia in danno di Attanasio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA