Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26719 del 20/01/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 26719 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 20/01/2015

ORDINANZA
di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 42542 del 2014 del
15 luglio 2014 emessa sul ricorso di:
IMPOLLONIA Assunto, nato a Messina il 15 agosto 1948;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Umberto DE AUGUSTINIS il quale ha concluso
chiedendo che si proceda alla correzione;
sentito altresì per l’Innpollonia l’avv. Giorgio TAMBURRINI, del foro di Roma, in
sostituzione dell’avv. Giuseppe FORNARI, del foro di Milano.
RITENUTO
che, con sentenza n. 42542 del 2014, depositata in data 13 ottobre 201a, questa
Corte di cassazione, Sezione terza penale – sul ricorso presentato da Impollonia
Assunto, avverso la sentenza del 2 dicembre 2013 con la quale la Corte di appello
di Milano, rigettato il ricorso da lui presentato, aveva confermato la sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il precedente 18
novembre 2010, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
che, per mero errore materiale, nel trascrivere sul ruolo della udienza pubblica del
15 luglio 2014 il dispositivo della sentenza emessa a carico di Impollonia Assunto,
dopo le parole: “in ordine al residuo reato” erano state omesse le successive
parole: “rigetta il ricorso nel resto”;
1

che, versandosi in ipotesi di errore materiale, può procedersi, come da ricorso
presentato dal Presidente di questa III Sezione penale della Corte di Cassazione,
nelle forme di cui all’art. 130 cod. proc. pen.;
PER QUESTI MOTIVI
dispone correggersi l’errore materiale nel ruolo della udienza pubblica del 2 luglio

aggiunta, dopo le parole “residuo reato’,’ della espressione “rigetta il ricorso nel
resto”;
manda alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015

Il Consigliere es ensore

Il Preec:tu
k rit

2014, ricorso proposto da Innollonia Assunto, nrg 23152/2014, mediante la

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