Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26717 del 20/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26717 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IPPOLITO Ernesto, nato a Rose (Cs) il 1 gennaio 1963;

avverso la ordinanza del Tribunale di Cosenza, del 14 maggio 201

letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto DE
AUGUSTINIS, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente, in sostituzione dell’avv. Achille Francesco
ESPOSITO, del foro di Cosenza, l’avv. Vincenzo DAVOLI, del foro di Roma, il quale
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 20/01/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 maggio 2014 il Tribunale di Cosenza, in funzione di
giudice del riesame, ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto da
Ippolito Ernesto nei confronti del decreto di sequestro preventivo disposto in
data 19 aprile 2014, nel corso di indagini in ordine alla violazione dell’art. 256,
commi 1 e 2, del dlgs n. 152 del 2006, ed avente ad oggetto un autocarro in
proprietà a Ippolito Ernesto ed un escavatore di proprietà della medesima

Con la predetta ordinanza, infatti, il Tribunale di Cosenza accoglieva la
richiesta di riesame presentata dall’Ippolito limitatamente all’escavatore,
ritenendo non sussistente il nesso di pertinenzialità fra questo ed il reato sul
quale si stava indagando, conservandolo, invece, per l’autocarro, sulla base
del dichiarato rilievo che, diversamente dall’escavatore, esso era “senza
dubbio un veicolo atto al trasporto di beni e cose e, pertanto, dei rifiuti
speciali che l’Ippolito stava depositando abusivamente”.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza l’Ippolito,
assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendone la illegittimità per avere
il Tribunale con la impugnata ordinanza ritenuto sussistere, in violazione di
legge ed in contrasto con le emergenze documentali in atti, il vincolo
pertinenziale fra il mezzo tuttora sottoposto a sequestro e l’illecito penale in
questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato fondato; esso, pertanto, deve essere accolto,
con le derivanti conseguenze di legge.
Rileva preliminarmente questa Corte che, in tema di provvedimenti
cautelari reali, la possibilità di impugnare di fronte al giudice di legittimità i
provvedimenti emessi dal Tribunale in qualità di giudice o del riesame ovvero
dell’appello cautelare è soggetta allo specifico limite, fissato dall’art. 325,
comma 1, cod. proc. pen., della allegazione del solo vizio della violazione di
legge.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, nella nozione di
violazione di legge, per cui soltanto come detto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano sia
la mancanza assoluta di motivazione che la presenza di una motivazione
meramente apparente, in quanto in ambedue i casi si tratta di ipotesi correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, cioè dell’art. 125, comma 3, cod.
proc. pen., in base al quale i provvedimenti giurisdizionali debbono essere
motivati a pena di nullità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 febbraio

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persona.

2009, n. 7472; nello stesso senso anche Corte di cassazione Sezione I penale,
21 febbraio 2012, n. 6821).
Premesso che nel caso in esame il Tribunale ha espressamente rilevato che
il sequestro dell’autocarro era stato disposto in quanto funzionale,
nell’ipotizzato caso di condanna o applicazione di pena ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., alla confisca obbligatoria, prevista dall’art. 259, comma 2 del
dlgs n. 152 del 2006, dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione, fra

presuppone la esistenza di elementi, quanto meno sotto il profilo del fumus
attesa la attuale fase ancora cautelare, idonei a fare ritenere che il bene
oggetto del sequestro sia stato effettivamente utilizzato per la commissione del
reato per il quale si procede, rileva il Collegio che, nella fattispecie, il Tribunale
di Cosenza, in maniera del tutto apparente, ha giustificato la permanenza del
sequestro sulla base della mera attitudine del veicolo al trasporto di rifiuti
speciali, senza alcuna verifica in ordine al fatto che siffatta astratta qualità
fosse stata effettivamente sfruttata al predetto scopo criminoso.
Nulla, infatti, ha riferito il giudice della cautela – ed in ciò vi è la
impossibilità di ricostruire il ragionamento operato dal Tribunale onde affermare
la esistenza del nesso di pertinenzialità fra il bene in sequestro ed il reato per il
quale si indaga, impossibilità in cui si sostanza la mera apparenza della
motivazione – in merito all’effettivo utilizzo da parte dell’Ippolito di
quell’autocarro per la commissione dei reato per cui vi è l’indagine penale;
dato, peraltro, di verosimile agevole accessibilità posto che, secondo quanto
risultante dal testo della ordinanza impugnata, l’indagato è stato sorpreso dagli
agenti del Corpo forestale dello Stato mentre, appunto smaltiva rifiuti speciali
in assenza della prescritta autorizzazione, di talché non dovrebbe essere
soverchiamente arduo, anche alla luce della materiale disponibilità di quali e
quanti mezzi di trasporto in capo all’Ippolito, accertare con quale mezzo egli
avesse trasportato in loco i rifiuti in questione.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al
Tribunale di Cosenza che, in diversa composizione, rivaluterà, alla luce di
quanto sopra esposto, la istanza di riesame presentata dall’odierno ricorrente
avverso il sequestro preventivo emesso dal Gip di tale medesima sede
giudiziaria.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015
Il Consigliere esten ore

Il Pre idente

l’altro, del reato di illecito trasporto di rifiuti e che, pertanto, la predetta misura

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