Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26711 del 14/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 26711 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
NAPOLI nel proc. c/
– FUSCO ANTONIO, n. 13/09/1966 a Napoli

avverso la sentenza del GUP del tribunale di NAPOLI in data 1/04/2014;
\visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. V. D’Ambrosio, che ha chiesto irrogarsi le pene accessorie;

Data Udienza: 14/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di NAPOLI ha proposto
ricorso avverso la sentenza del GUP del tribunale di NAPOLI emessa in data
1/04/2014, depositata in data 2/04/2014, con cui, in esito al giudizio abbreviato
richiesto dall’imputato per il reato di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, FUSCO
ANTONIO è stato dichiarato colpevole per aver indicato nella dichiarazione dei

passivi fittizi per un ammontare complessivo di oltre 27.000,00 euro; con la
medesima sentenza questi è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione,
come il concorso di attenuanti generiche.

2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte d’appello di NAPOLI, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod.
Proc. Pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett.
b), Cod. Proc. Pen., in particolare per violazione dell’art. 12, d. Igs. n. 74 del
2000.
In particolare, la censura investe l’impugnata sentenza per aver il GUP omesso di
condannare l’imputato alle pene accessorie indicate dall’art. 12, d. Igs. n. 74 del
2000, quale conseguenza della condanna per il reato in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto.

4.

Ed invero, l’omessa statuizione di una pena accessoria prevista

ex lege

determina la nullità della sentenza emessa.
Non può, tuttavia, accogliersi la richiesta del PG di provvedere questa Corte, ai
sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., all’irrogazione delle pene accessorie previste.
Ed infatti, l’art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 prevede in caso di commissione di uno
dei reati previsti (tra cui rientra l’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato
all’imputato), l’irrogazione di pene accessorie di durata variabile e non fissa.
Le pene accessorie conseguenti la condanna per reati tributari sono, peraltro,
previste e regolate dal solo art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000, norma da
considerarsi speciale rispetto all’art. 29 cod. pen. (Sez. F, n. 35729 del
2

redditi mod. 730/2009 relativa ai redditi prodotti nell’anno 2008, elementi

01/08/2013 – dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256582), ed è pacifico che è
riconducibile al novero delle pene accessorie non espressamente determinate
dalla legge, la pena accessoria per la quale sia previsto un massimo ed un
minimo edittale (Sez. 5, n. 2925 del 03/12/2013 – dep. 22/01/2014,
Monteleone, Rv. 257940).
La Corte di Cassazione può, sì, porre rimedio, con la procedura di correzione

pena accessoria, ma solo quando la stessa sia obbligatoria e predeterminata “ex
lege” in specie e durata, (Sez. 6, n. 4300 del 10/01/2013 – dep. 29/01/2013,
Grossi, Rv. 254486), ma non quando, come nel caso in esame, la durata debba
essere determinata dal giudice con valutazione prettamente di merito, con la
conseguenza che la durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art.
37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. U, n. 6240 del
27/11/2014 – dep. 12/02/2015, Basile, Rv. 262328).

5. Consegue, dunque, l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio sul
punto alla Corte d’appello di Napoli, ai sensi dell’art. 569, comma quarto, cod.
proc. pen.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata – limitatamente alla mancata
applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12, D. Lgs. n. 74/2000 – e rinvia
sul punto alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 14/04/2015

degli errori prevista dall’art. 619 cod. proc. pen., all’omessa applicazione di una

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