Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2671 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2671 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
LIBERTO PAOLO (ANCHE PCN) N. IL 19/04/1935
LUNGO ANTONIO N. IL 29/04/1981
DE GENNARO ANNA N. IL 04/05/1953
avverso la sentenza n. 15/2012 GIUDICE DI PACE di CARINOLA, del
26/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Udito il ProcwatoréerGenerale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la p arte-cWile, l’Avy

Data Udienza: 26/11/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 26/09/2014, il Giudice di pace di Carinola ha
dichiarato: Liberto Paolo colpevole dei reati di ingiuria, minaccia e lesioni,

colpevoli dei reati di ingiuria e minaccia, condannandoli alla multa di euro 200.
Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Carinola ha proposto
ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli
denunciando l’erronea l’applicazione della pena: il Giudice di pace non ha
indicato il reato più grave in relazione al quale operare gli aumenti per la
continuazione e ha ridotto la pena per l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche dopo aver effettuato l’aumento per la continuazione.
Il ricorso deve essere accolto. Invero, per tutti gli imputati la pena irrogata è
stata determinata calcolando erroneamente prima l’aumento per la continuazione
(per un reato non specificato, il che preclude la rideterminazione della pena da
parte di questa Corte) e poi la riduzione per le riconosciute attenuanti: in
particolare, la pena nei confronti di Liberto Paolo è stata determinata muovendo
dalla pena base di euro 516 di multa, aumentata per la continuazione ad euro
600 e diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad euro 400; la pena nei
confronti di Lungo Antonio e De Gennaro Rita è stata determinata muovendo
dalla pena base di euro 260 di multa, aumenta per la continuazione ad euro 300
e diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad euro 200. Pertanto, la
sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione
della pena con rinvio al Giudice di pace di Carinola.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
con rinvio al Giudice di pace di Carinola.
Così deciso il 26/11/2015.

condannandolo alla multa di euro 400; Lungo Antonio e De Gennaro Rita

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA