Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2671 del 25/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2671 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGO DOMENICO N. IL 21/11/1941
avverso la sentenza n. 1855/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
..0-21.~)
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,ee (

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor
,e f

tC;•3e.-0

Data Udienza: 25/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
R

Ricorre per Cassazione Rago Domenico avverso la sentenza della corte d’appello di Salerno
dell’11.12.2012 che ha confermato la sentenza emessa dal GUP del tribunale di Salerno che in
data 22.3.2012 lo aveva condannato per usura continuata ed estorsione in concorso con
persone ancora da identificare.
Deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione
anche per travisamento del fatto. contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito

restituzione del capitale versato.
Il ricorso è inammissibile.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della motivazione – la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal
giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice
del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della
motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una “doppia
conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il
vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento
della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non
esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutimk” con recuperi in
sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi
di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice
(Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio
già sottoposto al Gup e, dopo avere preso atto delle censure del’appellante, è giunto alla
medesima conclusione. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente
i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del
fatto o della prova.

l

ribadendo che dalle conversazioni intercettate risulta solo che l’imputato pretendeva la

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deliberato in Roma il 25.11.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

SITO

e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Amme de.

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