Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26701 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26701 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORTNOI CHIRIL N. IL 19/07/1991
PORTNOI MIHAIL N. IL 14/03/1993
OSTROV ALEXANDRU N. IL 12/04/1991
avverso l’ordinanza n. 6936/2014 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
L

Udit i difensor Avv.; VZ

Data Udienza: 11/02/2015

FATTO E DIRITTO

Il difensore di PORTNOI Chiril PORTNOI Mihail e OSTROV Alexandru ha proposto ricorso per
saltum innanzi a questa Corte avverso l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di
Modena che,in data 31 ottobre 2014 disponeva l’applicazione della custodia cautelare in
carcere a carico dei predetti ,indagati dei reati di cui agli arte.110-624 bis e 625 n.2,5,61 n.5

CP ad essi ascritti ai capi a) e b),nonché degli ulteriori reati di furto aggravato indicati in
rubrica-fatti acc. nel settembre del 2014-con contestazione della recidiva per PORTNOI

Con i motivi di ricorso la difesa deduce:
1-violazione degli arte.111Cost.,nonché artt.125 e 292 co.2 CPP.,osservando che il
provvedimento cautelare costituisce una ripetizione di quello emesso dal GIP presso il
Tribunale di Udine,incompetente.
Evidenziava l’assenza di sostanziale vaglio critico da parte del giudice emittente del quadro
indiziarlo.
2-violazione di legge inerente agli arte.27 Cost.-110 CP in relazione agli arte.125-192-273292n co.2 CPP.
A riguardo la difesa evidenzia che il giudice ha omesso di valutare distintamente le posizioni
degli indagati ,attribuendo la responsabilità degli illeciti al gruppo dei predetti.
La difesa contrasta inoltre il merito del provvedimento rilevando anche la carenza della
motivazione e le discrasie della decisione(rilevando che il giudice aveva desunto dal possesso
di beni illecitamente asportati da parte di alcuni il coinvolgimento degli altri indagati nei fatti
contestati.
Per tali motivi conclude chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Va rilevata l’inammissibilità dei ricorsi.
Invero le censure avanzate dalla difesa si rivelano manifestamente infondate,oltre che
generiche e in conferenti,alla stregua di quanto è dato desumere dal testo del provvedimento
cautelare.
Dall’ordinanza si evince infatti la chiara esposizione dei fatti-in relazione ai quali viene
esplicitamente fatto richiamo(incensurabile in quanto pertinente con l’oggetto delle
imputazioni) alle risultanze illustrate dal GIP del Tribunale di Udine,che devono come tali
ritenersi parte integrante del provvedimento,in quanto il giudice le ha fatte proprie,descrivendo
le risultanze indiziarie emerse da testimonianze e filmati dei negozi in cui si erano realizzati i
furti,rilevando che dai filmati erano stati individuati gli indagati.

1

Deve altresì evidenziarsi che risulta specificato che i prevenuti erano stati soggetti a servizi di
osservazione ,e che erano state recuperate le targhe di vetture di provenienza furtiva.

Il provvedimento evidenzia infine una motivazione inerente alla sussistenza delle esigenze
cautelari previste dall’art.274 lett.c) CPP.
Va in tal senso rilevata la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi,trattandosi di
provvedimento che rende dettagliata illustrazione degli elementi indiziari,che riguardavano
l’azione congiunta dei soggetti indagati,sicchè non si evidenzia la violazione di legge,in

epigrafe.
Deve nella specie rilevarsi che secondo i principi sanciti da questa Corte il ricorso per saltum
avverso l’ordinanza applicativa di misura coercitiva può essere proposto soltanto per violazione
di legge,tale dovendosi intendere ,con riferimento al vizio inerente alla motivazione,quella
avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa,atteso che
tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame(v.Cass.3.12.2008/241664Cass.4.11.2008/241363-)
Data la genericità e manifesta infondatezza del gravame, va dichiarata pertanto
l’inammissibilità dei ricorsi,e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali,nonché al versamento della somma di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.

Roma,deciso in data 11 febbraio 2015.

Il Consigliere relatore

riferimento alla mancata distinzione delle singole posizioni in riferimento ai delitti enunciati in

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