Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26700 del 11/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26700 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCIU’ ANTONIO SANTO PIO N. IL 04/09/1996
avverso l’ordinanza n. 471/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
24/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/02/2015

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 24.11.14 il Tribunale di Ancona/Sez.Riesarne, confermava il
provvedimento emesso dal GIP in data 24.10.14a carico di CICCIU’ Antonio Santo Pio,al quale
era stata applicata la custodia cautelare in carcere ,essendo il predetto indagato dei reati di
sequestro di persona e lesioni aggravate,ai danni di Marconi Claudio.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

provvedimento risultava carente e contraddittoria ,in quanto contrastava con il filmato che era
stato depositato innanzi al Tribunale(dato che da tale videoripresa emergeva che l’indagato
aveva solo tentato di colpire la persona offesa senza riuscire nell’intento);
Rilevava in tal senso il travisamento delle risultanze indiziarie.
-2-insussistenza delle esigenze cautelari-3-violazione degli artt.274-275 CPP.
Evidenziava a riguardo che il giudice non aveva reso adeguata motivazione sulla esistenza di
concrete esigenze cautelari,ritenendo la detenzione in carcere misura sproporzionata alla
condotta addebitata.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

In pendenza del presente procedimento risulta emesso dal GIP Presso il Tribunale di Macerata
provvedimento che dispone la revoca della misura detentiva,con conseguente scarcerazione
dell’indagato.
Premesso che la difesa del ricorrente non ha rappresentato di avere interesse al presente
ricorso,al fine di eventuale istanza di riparazione per ingiusta detenzione,deve rilevarsi che a
seguito della revoca del titolo custodiale,risulta venuto meno l’interesse al ricorso.
Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,che nella specie non comporta la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma prevista a favore della Cassa
delle Ammende. v.Cass.Sez.VI del 25.6.1997,n.2202-RV208006-secondo cui la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse non comporta ,a differenza
di quella per rinuncia all’impugnazione,condanna né al pagamento delle spese del
procedimento,né al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle
ammende,stante la mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente,cui nessun
addebito può muoversi per il successivo venir meno dell’interesse ad impugnare-

1-la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza,evidenziando che la motivazione del

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consigliere relatore

Roma,deciso in data 11 febbraio 2015.

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