Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2670 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2670 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
ROTELLA GIUSEPPINA N. IL 28/09/1933
avverso la sentenza n. 22/2013 GIUDICE DI PACE di TIRIOLO, del
17/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 26/11/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani,
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di

Catanzaro propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice
di pace di Tiriolo che ha assolto Rotella Giuseppina dal reato di cui

non raggiunta la prova del fatto di reato ascritto all’imputata.
2.

Osserva il Procuratore generale ricorrente come vi sia stata

inosservanza degli articoli 6-21-192 del codice di procedura penale,
nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione laddove il
giudice, pur in costanza di un quadro accusatorio chiaro, ha ritenuto non
attendibili i testi dell’accusa sulla base di presupposti astratti, senza
un’indagine in concreto. In particolare, non ha tenuto conto del fatto che
il quadro accusatorio era coerente ed univoco e che, al contrario,
l’imputata si è contraddetta con riferimento alla chiamata ai Carabinieri.
La pendenza di giudizi civili e penali tra le parti, sostiene il Procuratore
generale ricorrente, non appare tale da sminuire il narrato della parte
civile e dei testi di accusa, non essendo emersi elementi di segno
contrario rispetto alla ricostruzione del fatto come risultante dall’insieme
di tali dichiarazioni.
3.

In subordine, eccepisce l’incompetenza per materia del giudice di

pace di Catanzaro, ritenendo che il fatto vada riqualificato come esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, di competenza del tribunale; dalla lettura
della querela e dalle dichiarazioni dei testi e dell’imputata, infatti,
emerge che la parte civile aveva parcheggiato il suo motocarro su un
piazzale che l’imputata riteneva di sua proprietà, per cui la minaccia era
direttamente collegata all’esercizio di tale preteso diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; la motivazione della sentenza impugnata è
tale da non permettere alcun controllo sul percorso argomentativo
seguito e si presenta slegata nelle sue inferenze e persino
sintatticamente erronea.

1

all’articolo 612 del codice penale perché il fatto non sussiste, ritenendo

2. La motivazione, per quanto si può arguire, sembra ancorare la
soluzione esclusivamente ad una differenza emersa circa l’orario dei
fatti, senza una precisa indagine sulla attendibilità dei testi, affermando
che vi sono giudizi pendenti e vi è un evidente litigiosità tra le parti e
“tutto ciò porta ad un vaglio più approfondito e critico della fattispecie e
delle risultanze dibattimentali per cui, non essendo stata raggiunta la
prova del fatto ascritto all’imputata per il reato di minaccia di cui
all’articolo 612 del codice penale, questa deve essere assolta perché il

tutto insufficiente ed inidonea a giustificare la soluzione adottata, ragion
per cui si impone l’annullamento richiesto dal P.G..
3. E’ infondat a, invece, l’eccezione di incompetenza, non essendo
ravvisabile nella specie un caso di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni, che presuppone l’utilizzo di strumenti “extra-ordinem” ma pur
sempre idonei, almeno potenzialmente, a raggiungere l’obiettivo di
tutela (di un proprio preteso diritto) perseguito dall’agente. Idoneità che
non è certo ravvisabile, nella fattispecie concreta, in un’attività di
minaccia.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice
di pace di Catanzaro.
Così deciso il 26/11/2015

fatto non sussiste”. Risulta evidente come una tale motivazione sia del

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