Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 267 del 05/12/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num. 267 Anno 2018

Presidente: SAVANI PIERO

Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Nei confronti di AA

avverso il decreto del 22/08/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE

PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 05/12/2017

Ritenuto in fatto

1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il

31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, è stato

disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto

ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000, sia alla confisca per equivalente dei beni della Abacus

Marine s.p.a., già s.r.l.

violazione di legge.

In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente

alle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a., in contrasto con l’orientamento

costante della Corte di Cassazione (il ricorrente cita la sentenza n.18374 del 2013,

RV 255036), che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari

l’imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il

p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione n. 20887

del 2015 (in motivazione pagina 15).

In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente

disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui

beni della società, pur essendo la Abacus Marine una società operativa e non un

mero schermo fittizio.

Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per

le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti

della società, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della società.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente

escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a.

Nei reati tributari il profitto è identificabile con «qualsivoglia vantaggio

patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque,

consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato

pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del

debito tributario» (così Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il

giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili gli artt. 5,19 e 53 del d.

Lgs. 231/1991 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia

2

Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice

alla confisca diretta che per equivalente.

Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari è incorso nella

violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in

base agli artt. 5,19 e 53 del d. Lgs. 231/1991.

È pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario

non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente

collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che

la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Cass. Sez. U, n. 10561 del

lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per

equivalente nei confronti di una persona giuridica.

Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il

decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto

2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del

profitto ed ai limiti in cui è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla

confisca per equivalente dei beni della società, con riferimento ai seguenti principi

di diritto:

«nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio

patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque,

consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato

pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del

debito tributario»;

«quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia

possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente

collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che

la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono

ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il

sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica».

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale

di Napoli.

Così deciso il 05/12/2017.

30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) poiché i reati tributari non sono ricompresi nella

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