Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 267 del 05/12/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 267 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SEMERARO LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nei confronti di AA
avverso il decreto del 22/08/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE
PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Data Udienza: 05/12/2017
Ritenuto in fatto
1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il
31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, è stato
disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto
ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000, sia alla confisca per equivalente dei beni della Abacus
Marine s.p.a., già s.r.l.
violazione di legge.
In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente
alle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a., in contrasto con l’orientamento
costante della Corte di Cassazione (il ricorrente cita la sentenza n.18374 del 2013,
RV 255036), che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari
l’imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il
p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione n. 20887
del 2015 (in motivazione pagina 15).
In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente
disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui
beni della società, pur essendo la Abacus Marine una società operativa e non un
mero schermo fittizio.
Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per
le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti
della società, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della società.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente
escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell’i.v.a.
Nei reati tributari il profitto è identificabile con «qualsivoglia vantaggio
patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque,
consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato
pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del
debito tributario» (così Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il
giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili gli artt. 5,19 e 53 del d.
Lgs. 231/1991 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia
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Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice
alla confisca diretta che per equivalente.
Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari è incorso nella
violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in
base agli artt. 5,19 e 53 del d. Lgs. 231/1991.
È pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario
non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente
collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che
la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Cass. Sez. U, n. 10561 del
lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per
equivalente nei confronti di una persona giuridica.
Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il
decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto
2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del
profitto ed ai limiti in cui è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente dei beni della società, con riferimento ai seguenti principi
di diritto:
«nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio
patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque,
consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato
pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del
debito tributario»;
«quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia
possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell’ente
collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che
la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono
ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il
sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica».
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Napoli.
Così deciso il 05/12/2017.
30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) poiché i reati tributari non sono ricompresi nella