Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26692 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26692 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA FEDERICO N. IL 26/02/1994
avverso la sentenza n. 2556/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

e

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11/6/2014 ha riformato, riqualificando il fatto
nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 e rideterminando la pena
originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 9/1/2014, il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Avellino aveva affermato la responsabilità penale di DE ROSA Federico per
plurime cessioni a terzi di hashish e marijuana

— che, nella specie, la capacità drogante delle sostanze illecitamente detenute risulta accertata in fatto
dai giudici del merito richiamando anche gli accertamenti analitici, con argomentazioni scevre da
cedimenti logici o manifeste contraddizioni ;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che la pena risulta correttamente determinata mediante un corretto esercizio del potere
discrezionale che la legge attribuisca al giudice. La Corte territoriale ha inoltre compiutamente
specificato le ragioni per le quali la pena irrogata doveva discostarsi dai minimi edittali:
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativarnente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
mera di consiglio del 22/5/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risultava provata la capacità drogante dello
stupefacente ceduto e la eccessività della pena inflitta;

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