Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26690 del 22/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26690 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAMAL EL IDRISSI MOHAMMED N. IL 19/10/1989
avverso la sentenza n. 2229/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 22/05/2015
Ritenuto:
— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche
censure sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa. IN particolare, la Corte del merito ha indicato
compiutamente le ragioni per le quali non era applicabile l’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 come
richiesto nei motivi di appello;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
era di consiglio del 22/5/2015
che la Corte d’Appello di Torino con sentenza del 10/10/2014 ha confermato la sentenza emessa in
data 14/2/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria e con la quale
KAMAL EL IDRISSI Mohammed era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309\90
(acc. Novi Ligure 13/6/2013);