Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2669 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2669 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pm, dott.ssa Pina Montanaro, quale
Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Lecce, avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Taranto del 12.12.2014, con la quale era stata assolta per i reati
di cui agli artt. 594 e 612 cp l’imputata Raspini Addolorata ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l’annullamento
con rinvio ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Taranto aveva
assolto la sopra indicata imputata per i reati di cui in rubrica,
ritenendo, da un lato, che la comunicazione via mail non potesse
integrare il reato di cui all’art. 594 cp per non aver
quest’ultimo previsto espressamente questa peculiare modalità di
comunicazione nel suo tessuto normativo e, dall’altro, perché non
vi erano sufficienti elementi di prova a carico della imputata
stessa.
1.1.Avverso
la
sentenza ricorre
la
Procura distrettuale,
adducendo, come motivo di ricorso, la violazione di legge ovvero
la
contraddittorietà
della
motivazione
del
provvedimento
impugnato. Più precisamente, si duole la parte impugnante della
1

Data Udienza: 06/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato in ordine a tutte i motivi di doglianza
sollevati dalla parte ricorrente.
secondo la ricorrente
2.1 Ed invero, non vi è dubbio,
giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 22421 del 28/04/2009 dep. 28/05/2009, Faraudo e altro, Rv. 244099 ; Sez. 5, n. 44980
del 16/10/2012 – dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044
; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000 – dep. 27/12/2000, Pm in proc.
ignoti, Rv. 217745 ), che i reati di ingiuria e di diffamazione si
possano consumare anche attraverso l’utilizzo di comunicazioni
elettroniche ed informatiche, che costituiscono mezzi idonei per
la propalazione di notizie e comunicazioni.
2.2 Per altro risulta palese la contraddittorietà della
motivazione del provvedimento impugnato là dove ritiene non
raggiunta la prova della riconducibilità della missiva in
contestazione alla persona della imputata, nonostante quest’ultima
ne avesse confermato in sede di esame dibattimentale la paternità.
2.2 Si impone pertanto l’annullamento della sentenza con rinvio al
Giudice di Pace di Taranto per nuovo esame.
2.3 Circa l’identificazione del giudice di rinvio, va ricordato
che questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in
caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione
di una sentenza inappellabile del giudice di pace, il giudice di
rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al
medesimo ufficio ( Fattispecie relativa a ricordo del P.G. avverso
sentenza di assoluzione dal reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 25
luglio 1998 n. 286 : Cass., Sez. l, n. 36216 del 23/09/2010 – dep.
11/10/2010, P.G. in proc. Ssahhl Moamed, Rv. 248279 ). Ed invero,
manca in materia una norma specifica che consenta la
determinazione del giudice di rinvio, ma si può enucleare la
soluzione al problema dall’art. 623 c.p.p., da cui si desume il
principio che, salva l’ipotesi di ricorso per saltum, regolata
dall’art. 569 c.p.p., comma 4, giudice di rinvio è il giudice
equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il
fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto

erroneità della decisione in ordine alla declaratoria di
insussistenza degli elementi costitutivi della stessa in relazione
alle modalità di comunicazione dell’offesa, atteso che, come
affermato più volte dalla Suprema Corte, la ingiuria, così come
del resto, la diffamazione all’altrui reputazione può essere
veicolata anche tramite posta elettronica. Deduce altresì
illogicità della motivazione nella parte in cui il primo giudice
aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità della
missiva alla persona dell’imputata, nonostante che quest’ultima ne
avesse confermato in sede di esame dibattimentale la paternità e
nonostante fosse stata acquisita, con il consenso delle parti, la
denunzia presentata dalla persona offesa.

2.4 Ebbene, nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è
l’unico rimedio consentito, di tal che non si verifica l’ipotesi
di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente
– in presenza del detto vuoto normativo – l’art. 569 c.p.p., comma
4, con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel
tribunale in composizione monocratica, giudice d’appello sulle
sentenze del giudice di pace ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39,
ed in conformità ai principi dianzi enunciati il giudice di rinvio
va identificato, come si è detto, in altro giudice dell’ufficio
del giudice di pace di Taranto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di
Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 6.11.2015

discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova
conferma nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, comma 2, che per i
casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d’appello
si riporta all’art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la
casistica.

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