Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26687 del 22/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26687 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
CINARDO GIOVANNI N. IL 04/12/1957
avverso la sentenza n. 339/2013 TRIBUNALE di GELA, del
07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 22/05/2015
Ritenuto:
— che il Tribunale di Gela, con sentenza del 7/10/2014 ha applicato a CINARDO Giovanni la
pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. b) 64, 65, 71,
72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380\01 (in Mazzarino, 8/2/2012);
— che in tema di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di
recesso ed è, pertanto, inammissibile l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure
che si risolvono in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico
ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di
impugnazione, un potere che non spetta alle parti (cfr. Sez. 6, n. 28427 del 12/3/2013 Rv. 256455
ed altre prec. conf.);
— che, nella fattispecie, le statuizioni risultano non illegittime, concordate dalle parti e
correttamente adottate dal giudicante,
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 22/5/2015
— che avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta, lamentando la mancata subordinazione del
concesso beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere
abusivamente realizzate;