Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26686 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26686 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PJETRAJ MARIO N. IL 06/04/1995
avverso la sentenza n. 1535/2014 TRIBUNALE di TIVOLI, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 22/5/2015

Ritenuto:
— che il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 17/6/2014 ha applicato a PJETRAJ Mario la pena
concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’art.73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990
(in Morlup o, 16/6/2014);
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di
legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato.
(Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del
fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine
acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’insussistenza
delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 C.P.P., correttamente quantificando la pena;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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