Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26685 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26685 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONGIELLO CARMELA N. IL 10/07/1966
avverso la sentenza n. 21688/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:

— che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/3/2014 ha confermato la sentenza con la
quale il Tribunale di Avellino, in data 11/3/2013 aveva affermato la responsabilità penale di
MONGIELLO Carmela per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen. e 2, cornma ibis legge 638\83;

— che, la legge 67\2014 ha semplicemente delegato il governo all’emanazione di uno o più decreti
legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria e la trasformazione in illeciti amministrativi di
alcuni reati, ivi compreso quello di cui risponde la ricorrente. Detti decreti legislativi non sono stati
ancora emanati, con la conseguenza che la violazione contestata costituisce tutt’ora reato;
— che la Corte territoriale ha accertato in fatto che, nel corso del giudizio, la ricorrente era stata
comunque posta in condizione di procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Tale assunto
appare in linea con quanto evidenziato dalle SS.UU., le quali hanno specificato come, ai fini del
verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali possa essere
effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, quando risulti che lo stesso non abbia ricevuto
dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato
raggiunto, nel corso del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali
dell’avviso di accertamento (SS.UU. n. 1855, 18 gennaio 2012).
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
amera di consiglio del 22/5/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo la
depenalizzazione della violazione contestata per effetto della legge 28/4/2014 n. 67 nonché la
mancata comunicazione del verbale di accertamento ispettivo;

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