Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26684 del 22/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26684 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZANO CATERINA N. IL 03/10/1959
avverso la sentenza n. 10505/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 22/05/2015
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Ritenuto:
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo la violazione
del decreto di reformatio in pejus, in quanto pur essendo stata condannata in primo grado alla pena
di mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena, pur
dichiarando la prescrizione di uno dei reati, in complessivi mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro
550,00 di multa;
— che, come emerge dalla stessa sentenza, l’indicazione della pena detentiva nella misura di mesi 8 di
reclusione è conseguenza di mero errore materiale corretto, lo stesso giorno in cui è stata emessa la
sentenza, con procedura de plano ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., dandosi atto che in luogo di
mesi otto di reclusione deve leggersi mesi sette e giorni quindici;
— che la pena risulta correttamente determinata e non vi è stata, pertanto, alcuna violazione del
divito di reformatio in pejus;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
camera di consiglio del 22/5/2015
— che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4/3/2014 ha riformato la decisione con la quale,
in data 4/11/2009, il Tribunale di Torre Annunziata aveva affermato la responsabilità penale di
BALZANO Caterina, dichiarando la prescrizione del reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 e
rideterminando la pena per i residui reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 349 cod. pen.;