Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26682 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 26682 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

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sul ricorso proposto da:
MELETTI GIOVANNI N. IL 02/04/1968
DI ROCCO OSVALDO N. IL 14/08/1958
avverso la sentenza n. 2744/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

– che la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 4/12/2013 ha parzialmente riformato —
dichiarando la prescrizione di alcuni reati e rideterminando la pena – la decisione con la quale, in data
15/4/2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano aveva affermato la
responsabilità penale di MELETTI Giovanni e DI ROCCO Osvaldo confermando la condanna per
i reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90 (plurime cessioni a terzi di sostanza
stupefacente del tipo eroina con l’aggravante di cui all’art. 112 n. 4 cod. pen. per il DI ROCCO);
— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo,
MELETTI: 1) la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 309\90; DI ROCCO: 1) la prescrizione del reato in
considerazione della modifica legislativa che ha trasformato l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5
d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato, 2) l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 112 n. 4
cod. pen., 3) il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove 4) la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla
eccessività della pena;
— che, già nel giudizio di primo grado, il fatto era stato ricondotto, per entrambi gli imputati,
nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 o 5 d.lgs. 152\06
— che deve prendersi atto delle intervenute modifiche normative che hanno trasformato l’art. 73,
comma 5 d.P.R. 309\90 da fattispecie circostanziale ad ipotesi autonoma di reato, fissando la relativa
pena nella reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329;
— che le nuove disposizioni sono indubbiamente più favorevoli per gli imputati e vanno pertanto
applicate nella fattispecie;
— che avuto riguardo alla data di commissione dei reati (1.1.2003 per MELETTI e 21.2.2003 per
DI ROCCO) e considerata anche la recidiva ritenuta dai giudici del merito, gli stessi risultano
comunque prescritti;
— che la prescrizione deve essere rilevata da questa Corte con conseguente annullamento senza
rinvio dell’impugnata decisione;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MELETTI Giovanni e DI ROCCO
Osvaldo per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione.
Così deliberato in OMA nella camera di consiglio del 22/5/2015
Il Presidente

Ritenuto:

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