Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26680 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26680 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QIU LIJAO N. IL 20/04/1978
avverso la sentenza n. 4248/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in OMA nella camera di consiglio del 22/5/2015
;

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’1/7/2013 ha confermato la decisione con la
quale, in data 27/1/2012, il Tribunale di Pistoia aveva affermato la penale responsabilità di QIU
Lijao in ordine al reato di cui agli arti. 81, comma 2 cod. pen. e 2 1. 638\1983 (omesso versamento
dei contributi INPS nel periodo ottobre 2005 — giugno 2006);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunziando
l’eccessività della pena;
— che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri
direttivi fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta
legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella
richiamata disposizione (Sez. IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha
dato atto che la pena base era contenuta entro valori prossimi al minimo edittale e che l’omissione
riguardava un periodo ampio ed una somma non indifferente, pervenendo così ad un giudizio di
congruità che, diversamente da quanto prospettato in ricorso, risulta congruamente motivato;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa detk
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata, di euro 1.000,00

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