Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2668 del 25/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2668 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONOMI CINZIA N. IL 26/06/1963
avverso la sentenza n. 2501/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
—- gz-c,—e_ –e—; • c..—._
che ha concluso per i e ,2-;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 25/11/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Bonomi Cinzia avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del
17.10.2012 che in riforma della sentenza del locale Tribunale del 28 giugno 2002 che l’aveva
condannata per concorso in estorsione e rapina aveva ridotto la pena ad anni tre e mesi sei di
reclusione ed euro 450,00 di multa confermando nel resto l’impugnata sentenza
Deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:

violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato di rapina per

1997;

violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui
al capo A) come estorsione e non come furto aggravato o rapina con conseguente
prescrizione.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 47008/2010, che, ai fini
dell’applicazione della disciplina transitoria ex art. 10 L. n. 251 del 5 dicembre 2005,
disposizione ostativa all’applicazione delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, il
processo deve considerarsi pendente in grado d’appello subito dopo la pronuncia della
sentenza di condanna di primo grado . Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata
pronunciata il 28.6.2002 e quindi il processo deve ritenersi pendente in appello in data
anteriore all’entrata in vigore dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione. Considerata la
concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti ( art.
157 co 2 e 3 c.p. ante Novella) il termine di prescrizione per il reato in argomento ( rapina di
cui al capo B commessa il 2.11.1997) è di anni 15 ( 2.11.2012) con la conseguenza che alla
data della sentenza di appello 2.10.2012 detto termine massimo non era ancora scaduto.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto. La Corte
territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio
convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente
argomentando circa la pronuncia di responsabilità per il reato di estorsione.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza, dando conto dell’inverosimiglianza della tesi difensiva . Nell’esame operato dai
giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni
legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo
delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza

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intervenuta prescrizione evidenzia che il fatto risulta accertato in data 2 novembre

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la
declaratoria di prescrizione maturata, come nel caso in esame, il 2.11.2012 e quindi dopo la

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pag

to delle spese processuali

e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Am
Così deliberato in Roma il 25.11.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il residente
Antonio SPOSITO

sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

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