Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26679 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26679 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRACCIOLI GIANMARCO N. IL 09/08/1980
avverso la sentenza n. 662/2012 TRIBUNALE di CASSINO, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:
— che il Tribunale di Cassino, con sentenza del 12/6/2014 ha affermato la responsabilità penale di
FERRACCIOLI Gianmarco per il reato di cui all’artt. 5, lett. b) legge 283/62 (acc. in Pastena, il
29/9/2011);

— che, l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen.,
ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del
procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme
processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma
stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999.
V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004;);
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.

— che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in ricorso per cassazione,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali;

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