Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26678 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26678 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUNTA ROSALIA N. IL 01/05/1945
DE MARIA ANTONINO N. IL 05/02/1937
avverso la sentenza n. 1560/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati,
deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla individuazione della data
di consumazione del reato e la natura dell’intervento eseguito;
— che, nella specie, risulta accertato che i predetti avevano realizzato senza alcun titolo abilitativo il
manufatto descritto nell’imputazione;
— che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla individuazione della data del
commesso reato, collocandola in data antecedente e prossima a quella del 25/9/2009, quando veniva
depositato dalla GIUNTA un certificato di idoneità statica del manufatto realizzato. I giudici
dell’appello hanno anche spiegato, richiamando le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice,
come dalla stessa documentazione fotografica emergesse con chiarezza la natura stabile e non
precaria delle opere, consistenti in un cospicuo ampliamento dell’originaria volumetria dell’immobile,
mediante realizzazione di un vasto vano adibito a stanza di bambini. I giudici del merito hanno anche,
del tutto correttamente, escluso che detto manufatto rientrasse tra le strutture precarie di cui tratta la
legge regionale n. 4/2004;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in • *MA, nella camera di consiglio del 22/5/2015

— che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17/10/2014 ha confermato la decisione con la
quale, in data 22/4/2013, il Tribunale di Agrigento aveva affermato la responsabilità penale di
GIUNTA Rosalia e DE MARIA Antonino per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 44, lett. b), 93 e
95 d.P.R. 380\01 (realizzazione di nuovo manufatto di mq. 28 in zona sismica su immobile
preesistente in assenza di permesso di costruire e del preventivo avviso alle competenti autorità —
acc. in Cammarata, 11.11.2009);

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