Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26674 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26674 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCA GIUSEPPE N. IL 09/09/1988
avverso la sentenza n. 2384/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
MA, nella camera di consiglio del 22/5/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce con sentenza del 18/6/2014 ha confermato la sentenza in data
4/10/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città che aveva affermato
la responsabilità penale di MANCA Giuseppe in ordine al reato di cui all’art. 73 D.P.R. n.
309/1990 (detenzione di gr. 86,702 di MDA in Lecce il 15/12/2011);
— che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, i
quali hanno eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata applicazione
del V comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ha subito rilevanti modifiche ad opera
dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10 e dell’art. 1, comma 24ter, lettera a) del decreto – legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, nonché di impiego di medicinali) convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n.
79 venendo, tra l’altro, trasformato da circostanza attenuante ad effetto speciale a reato
autonomo.
— che, ciò nonostante, anche attualmente la lieve entità ricorre solo in casi di minima offensività
penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che,
secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, tuttora valido, ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio (SS. UU. n. 35737, 5 ottobre 2010; conf. Sez. IV n. 43399, 7 dicembre
2010)
— che, nella fattispecie in esame, la sussistenza del fatto di lieve entità è stata legittimamente
esclusa, con motivazione razionale e coerente, in relazione quantitativo ed alla diversa tipologia
dello stupefacente, alle modalità e circostanze del fatto;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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