Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26673 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26673 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANTE LUIGI N. IL 09/04/1980
avverso la sentenza n. 3290/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 3/7/2014 ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Foggia, in data 13/3/2012 aveva affermato la responsabilità penale di PISANTE Luigi
per il reato di cui all’art. 2, comma ibis legge 638\83;

— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva omesso il versamento all’INPS delle
ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e che tale circostanza era
stata ritenuta dimostrata, dai giudici di merito, in base all’acquisizione delle buste paga consegnate ai
lavoratori ed al contenuto dei modelli DM 10;
— che l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratoti dipendenti, a fronte di un’imputazione
di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia
mediante il ricorso a prove documentali (nella specie, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal
datore di lavoro all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria ((Sez. III n.
14839, 16 aprile 2010; Sez. III n. 46451, 2 dicembre 2009; Sez. III n. 26064, 6 luglio 2007). Per ciò
che concerne, in particolare,i modelli DM/10 si è ulteriormente chiarito che essi hanno natura
ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale
all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento
dei contributi (Sez. III n.37145, 10 settembre 2013)
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in JM sella camera di consiglio del 22/5/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancanza
di prove in punto di responsabilità e, segnatamente, la mancata dimostrazione della effettiva
corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti;

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