Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26671 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26671 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSETTI LUIGI N. IL 20/07/1971
avverso la sentenza n. 2514/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 18/9/2014 ha confermato la decisione con la
quale, in data 16/12/2013, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale di
MASSETTI Luigi per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2, commi 1 e 3 d.lgs. 74\2000;

— che va preliminarmente dato atto del fatto che deve essere disattesa la richiesta di rinvio per
impedimento del difensore in quanto il presente procedimento viene trattato in forma non
partecipata;
— che, quanto al primo motivo, lo stesso risulta articolato in parte in fatto e chiaramente finalizzato
ad una rivisitazione delle emergenze processuali non consentita in questa sede;
— che le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, il riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. Nella fattispecie in esame, il giudice di merito, nel corretto esercizio del potere
discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alla gravità e
reiterazione nel tempo del reato, alla gravità del danno cagionato all’erario ed alla presenza di
precedenti penali
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
A, nella ca era di consiglio del 22/5/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali in ordine al delitto associativo, il mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche;

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