Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2667 del 25/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2667 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 25/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE ARMANDO ANTONIO N. IL 14/09/1967
avverso la sentenza n. 1992/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. /C3-0.5-,
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione Fiore Armando avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce del
16.7.2012 che ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce sezione distaccata di Maglie
che, in data 21 giugno 2010, lo aveva condannato per violazione degli articoli 640,494 485
codice penale.
Deduce che la sentenza impugnata è incorsa in
1. vizio della motivazione violazione di legge. Lamenta la mancanza di prova in ordine

2. vizio della motivazione per omessa risposta nei motivi d’appello con riguardo alla
contestazione del reato di cui all’articolo 485 codice penale;
3. vizio della motivazione anche con riguardo alla condanna per il reato di cui all’articolo
494
Le doglianze sono formulate in modo assolutamente generica, in violazione di quanto prescritto
dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione
pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le
doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza con riguardo a tutti i reati contestati.
Le censure in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono
genericamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non
possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella
impugnata che, come indicato, appare congruamente e coerentemente motivata proprio in
punto di responsabilità della ricorrente per tutti i reati contestati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag mento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Amm nde.
Così deliberato in Roma il 25.11.2013

all’attivazione dell’utenza telefonica;

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