Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26667 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26667 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIA SERIGNE MBAYE N. IL 02/05/1979
avverso la sentenza n. 1699/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:

— che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del
giudice, il quale è tenuto a motivare l’eventuale diniego di una richiesta in tal senso formulata
dall’imputato (Sez. 1, n. 25833 del 23/4/2012, Testi, Rv. 253102 ). Si è tuttavia precisato che
l’apprezzamento del giudice va espresso tenendo conto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen.,
in quanto la sostituzione è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della
pena, dovendosi prendere così in esame anche le modalità del fatto e la personalità del condannato
(Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 (dep. 2008), Frediani, Rv. 239494). Ciò, tuttavia, non implica che
detti parametri debbano essere tutti esaminati, ben potendo il giudice motivare esclusivamente
sugli aspetti ritenuti decisivi, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/1/2011,
Orabona, Rv. 249717; Sez. 3, n. 21265 del 27/2/2003, Mauriello, Rv. 224512) o i precedenti
penali (Sez. 2, n. 25085 del 18/6/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2,n. 7811 del 1/10/1991 (dep.
1992), Sampugna, Rv. 191006; Sez. 4, n. 11402 del 22/2/1990, Buonpietro, Rv. 185091).
— che di tali principi risulta dunque aver fatto buon uso la Corte territoriale, fornendo una
motivazione coerente ed esaustiva delle ragioni che, implicando una negativa considerazione della
personalità dell’imputato ed il pericolo di reiterazione, giustificano la reiezione della richiesta di
sostituzione.
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infondato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende
Così deliberato in RO
a camera di consiglio del 22/5/2015
Il Presidente

— che la Corte di appello di Genova con sentenza del 18/7/2014, ha parzialmente riformato,
rideterminando la pena originariamente inflitta alla luce della legge 79/2014, la sentenza in
data21/3/2014 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di DIA
SERIGNE Mbaye per i reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 (in Genova, 17/1/2014);

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA