Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26665 del 22/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26665 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANDREA FRANCESCO N. IL 08/09/1972
avverso la sentenza n. 1913/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 22/05/2015
Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 6/5/2014 ha confermato la sentenza emessa in
data 13/6/2013 dal Tribunale di quella città appellata da D’ANDREA Francesco, il quale era stato
condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6 legge 401\89 (in Salerno i114/1/2007);
–che il primo motivo riguarda violazione di legge deducibile ma non dedotta nei motivi di appello e
prospettata per la prima volta in questa sede;
— che i residui motivi concerno questioni già prospettate e risolte dalla Corte territoriale;
— che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi
gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. VI n.20377, 14
maggio 2009 ed altre prec. conf.);
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
a camera di consiglio del 22/5/2015
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l’irrituale notifica del decreto di
citazione per il giudizio di appello; 2) la erronea valutazione circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato; 3) l’eccessività della pena irrogata;