Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26664 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26664 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARROCCO SACHA N. IL 05/03/1989
avverso la sentenza n. 887/2009 TRIBUNALE di CASSINO, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:

— che con sentenza del 19/5/2014 il Tribunale di Cassino ha affermato la responsabilità penale di
MARROCCO Sacha per il reato di cui all’articolo 279, comma 1 d.lgs. 152\06 (acc. in Gassino,
fino all’ottobre 2008);

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che avuto riguardo alle sospensioni dei termini di prescrizione indicati in sentenza conseguenti a
rinvio per legittimo impedimento del difensore e per adesione del difensore medesimo all’astensione
dalle udienze, il termine massimo non risultava spirato alla data di pronuncia della sentenza di
condanna;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di
dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione
intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013,
Ciaffoni, Rv. 256463)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in •5 MA, nella camera di consiglio del 22/5/2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e la prescrizione del reato;

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