Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26663 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26663 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PENZA SAVERIO N. IL 17/08/1980
avverso la sentenza n. 953/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
era di consiglio del 22/5/2015
Così deliberato in rea M

Ritenuto:
che la Corte di appello di Bari con sentenza del 3/7/2014 ha riformato, riconoscendo all’imputato
le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, la sentenza 17/10/2013 del
Tribunale di Foggia, che aveva affermato la responsabilità penale di PENZA Saverio in ordine al
delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (in San Ferdinando di Puglia, i116/5/2013);
— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, pur avendo rinunciato espressamente a
tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli concernenti il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, poi ottenute dai giudici del gravame, censura l’illogicità della
motivazione in punto di affermazione della responsabilità;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p p, alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) —
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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