Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26662 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26662 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRETTO FRANCESCO N. IL 17/03/1954
avverso la sentenza n. 2247/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risulterebbe provato lo scarico sul suolo,
l’errata applicazione della previsione regolamentare della Regione Puglia sull’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, nonché il riferimento ad
una norma inesistente (art. 62 comma 11 d.lgs. 152\06);
— che, nella specie, risulta accertato in fatto dai giudici del merito lo sversamento diretto dei reflui
sul suolo in assenza di titolo abilitativo;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l’applicabilità, nella fattispecie, della previsione
regolamentare regionale, in quanto la stessa presuppone un’utilizzazione agronomica che, nel caso in
esame, i giudici del merito hanno ritenuto smentita dalle modalità di scarico;
— che il riferimento all’art. 62, comma 11 d.lgs. 152\06 è frutto di un mero refuso, trattandosi,
evidentemente di un richiamo all’art. 62, comma 11 d.lgs. 152\99 previgente, come emerge
pacificamente dal riferimento ai contenuti della norma richiamata.
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
MA i a camera di consiglio del 225/2015

— che la Corte di appello di Bari, con sentenza del 24/2/2014 ha confermato la decisione con la
quale, in data 20/12/2011, il Tribunale di Bari — Sezione Distaccata di Putignano aveva affermato la
responsabilità penale di CALABRETTO Francesco per il reato di cui all’articolo 137 d.lgs. 152\06
(scarico sul suolo di acque reflue provenienti da frantoio);

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