Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26660 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26660 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SICILIANO GIUSEPPA N. IL 01/12/1960
avverso la sentenza n. 8196/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 22/05/2015

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 27/9/2013 ha riformato — dichiarando la
prescrizione di uno dei reati contestati e rideterminando la pena – la sentenza emessa in data
13/10/2011 dal Tribunale di Casoria e con la quale SICILIANO Giuseppa era stata condannata per
i reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 44, lett. b), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. 380\01 (acc. Casoria,
5/11/2008);

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26
giugno 2013 e Sez. II n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la
mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le
argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda
l’ impugnazio ne .
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria
di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte
Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato
OMA, nella camera di consiglio del 22/5/2015

— che l’interessata, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;

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