Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26659 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26659 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADIA FILIPPO N. IL 05/08/1974
avverso la sentenza n. 2144/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Madia Filippo ricorre avverso la sentenza 16.1.14, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche con il criterio della equivalenza, la pena di mesi quattro di reclusione
ed €200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

risultato dagli atti che l’impossessamento dello zaino era avvenuto nel momento in cui il derubato si
trovava all’esterno della biblioteca civica per fumare una sigaretta, senza che quindi fosse stata
adoperata alcuna destrezza essendosi trattato di un’assenza di non breve momento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento alle dalle quali emergeva che lo
zaino di cui l’odierno ricorrente era stato trovato in possesso al momento del fermo era stato
sottratto poco prima all’interno della biblioteca ad un dipendente che lo aveva momentaneamente
riposto in un cassetto della propria scrivania, per cui legittimamente è stata ritenuta l’aggravante di
cui all’art.625 n.4 c.p. essendo evidente che il Madia ed il suo complice hanno agito con abilità
approfittando della momentanea situazione favorevole derivante dall’essere lo zaino oggetto del
furto rimasto sostanzialmente incustodito per un breve periodo di tempo.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett. b) c.p.p. per essere stata ritenuta l’aggravante della destrezza nonostante fosse

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 maggio 2015

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