Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26658 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26658 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMPERI CARMELO N. IL 06/06/1975
avverso la sentenza n. 4783/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Seri Carmelo ricorre avverso la sentenza 23.9.14, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato in concorso e furto
in abitazione in concorso, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti
anche alla recidiva, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

l’imputato, in mancanza di prove, per insussistenza del fatto.
Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
non essere stata riconosciuta l’attenuante ex art.62 n.6 c.p. nonostante , con conseguente condanna al minimo della pena e
concessione dei doppi benefici di legge, .
Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza, .
Ricorre anche il difensore dell’imputato, Avv. Gabriele Celesti lamentando la mancata concessione
delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, in considerazione del comportamento
processuale dell’imputato e dell’offerta risarcitoria formulata.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che prevedeva la concessione delle sole attenuanti generiche
con il criterio dell’equivalenza – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto, al ritrovamento della refurtiva e
all’offerta risarcitoria dell’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).

violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. c.p.p. per non avere il tribunale assolto

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 21 maggio 2015

della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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