Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26656 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26656 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEND TARIK N. IL 20/08/1986
avverso la sentenza n. 1233/2014 TRIBUNALE di IMPERIA, del
04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Send Tarik ricorre avverso la sentenza 4.9.14, emessa dal Tribunale di Imperia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di furto aggravato e possesso di carta
di credito di provenienza delittuosa, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione ed €300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cioè ad una possibile pronuncia di proscioglimento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e a quanto
riferito dall’operante.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015

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comma 1, lett.e) c.p.p. per carenza di motivazione in relazione a quanto disposto dall’art.129 c.p.p.,

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