Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26654 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26654 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO FRANCESCO N. IL 12/12/1987
avverso la sentenza n. 2538/2014 TRIBUNALE di MESSINA, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Costantino Francesco ricorre avverso la sentenza 17.10.14, emessa dal Tribunale di Messina ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di concorso in tentato
furto aggravato in abitazione, ritenuta la recidiva, la pena di anni due di reclusione ed € 600,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

c.p.p. pur non risultando alcun elemento di responsabilità a carico dell’imputato e comunque per
non avere motivato in ordine alla sussistenza o meno di elementi per una pronuncia ex art.129
c.p.p., essendosi limitato ad una motivazione esauritasi in un mero rinvio alla congruità della pena
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto, alla
denuncia della p.o. e al riconoscimento della refurtiva operato dalla medesima.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore d
Roma, 21 maggio 2015

IDEPCPSnrivir”

IN CANCELLERIA
Sezione VII Penale

de.

comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per non avere il giudice emesso sentenza di proscioglimento ex art.129

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