Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26652 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26652 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBU ELVETIAN N. IL 22/06/1971
IRIMIN PETRE N. IL 26/06/1959
avverso la sentenza n. 10339/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a BARBU Elvetian ed IRIMEIA Petre, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine
al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 1° settembre 2014.
‘Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge sul trattamento
sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto
la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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