Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26651 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26651 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAXTURIDZE GURAM N. IL 29/05/1984
avverso la sentenza n. 10190/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a BAXTURIDZE Guram, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
furto aggravato in luogo di privata dimora continuato in concorso, commesso il 24 agosto 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sulla qualificazione
giuridica dei fatti.
Viene trasmessa in seguito attraverso l’amministrazione penitenziaria istanza di emissione di ordine di esecuzione anche in relazione a tale pena, con rinuncia ai termini, ben qualificabile come
rinuncia al ricorso, che per tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2015.

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