Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2665 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2665 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANEBIANCO CARLO N. IL 04/11/1952
avverso l’ordinanza n. 2825/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
/sentite le conclusioni del PG Dott. E t14.e_ri

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 6.7.2012 il Tribunale di Napoli, costituito ex art.

310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto da Carlo Panebianco avverso
l’ordinanza con la quale la Corte di appello della stessa sede aveva disatteso
l’istanza di revoca per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari della misura
della custodia in carcere applicata al predetto in relazione al reato di cui all’art.
74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale era stata confermata la condanna nel

Il tribunale premetteva che la Corte di appello aveva modificato la sentenza
di condanna del Panebianco rideterminando la pena in anni dieci e mesi quattro
di reclusione e riconoscendo la continuazione con il medesimo reato associativo
per il quale il Panebianco era stato irrevocabilmente condannato con sentenza
irrevocabile della Corte di appello di Palermo.
Riteneva, quindi, infondata la doglianza difensiva in ordine alla mancata
valutazione del decorso del tempo e del conseguente ridimensionamento della
pericolosità sociale sottolineando: che è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art.
7 di. n. 152 del 1991; che la partecipazione al sodalizio è stata affermata sino al
2010; che, quanto alla tempo trascorso in stato di custodia, il Panebianco aveva
goduto di un periodo di libertà di circa due anni e otto mesi prima dell’arresto
per i fatti in esame avvenuto nel 2009. Pertanto, ad avviso del tribunale, il
tempo trascorso in stato di custodia cautelare, anche tenuto conto della entità
della pena inflitta, non è apprezzabile in termini di affievolimento delle esigenze
cautelari in relazione alle quali unica misura idonea deve ritenersi quella
applicata, considerata la personalità del condannato come desumibile dai gravi
precedenti penali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Panebianco, per il tramite del
difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione
del provvedimento impugnato avuto riguardo alla mancata valutazione da parte
del tribunale delle deduzioni difensive ed, in specie, del ridimensionamento
dell’originario quadro indiziario determinato dall’intervenuta assoluzione in
relazione a tre imputazioni, atteso che il giudice dell’appello ha affermato che la
sentenza di secondo grado ha esclusivamente ridotto la pena.
Lamenta, quindi, che non è stata fatta corretta applicazione del principio per
il quale la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
limita i suoi effetti alla fase dell’applicazione della misura cautelare e non si
estende alle vicende successive. Inoltre, il tribunale non ha esaminato la
circostanza che il Panebianco aveva reciso i legami con il sodalizio già prima che
gli fosse applicata nel 2002 la misura cautelare in relazione ai fatti giudicati dalla

giudizio di secondo grado.

Corte di Palermo. Ribadisce che, essendo stata riconosciuta la continuazione con
i fatti commessi a Palermo, in concerto ha sofferto complessivamente una lunga
custodia cautelare intervallata da due anni e otto mesi di libertà durante i quali
non ha commesso reati ed ha intrapreso una lecita attività lavorativa interrotta
nell’aprile 2009 a causa dell’esecuzione della successiva misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La motivazione della ordinanza impugnata — come innanzi sintetizzata – si
sottrae alle censure che le sono state mosse su tutti i punti contestati dal
ricorrente perché ha rappresentato con argomenti logici e coerenti le ragioni che
hanno indotto il giudice a ritenere il permanere delle esigenze cautelari già
valutate in sede di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,
pur a fronte del tempo trascorso. Invero, il ricorrente ripropone le medesime
censure, in gran parte di merito, che già hanno formato oggetto dell’appello
respinto dal tribunale con discorso giustificativo immune dai denunciati vizi.
Come è stato reiteratamente affermato da questa Corte, per quel che
riguarda la revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, l’attuale
sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e
274 cod. proc. pen., in quanto correlate sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi
all’ordinanza impositiva, può essere valutata tenendo conto anche del tempo
trascorso dal commesso reato e dalla esecuzione della misura cautelare, tuttavia
detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che
siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione
inerente lo status libertatis (Sez. 4, n. 39531, del 17/10/2006, De Los Rejes, rv.
235391; Sez. 4, n. 35861, del 26/10/2006, rv. 235041).
Il «fatto nuovo» rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione
della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi
di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari
apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato
(od imputato), che il tribunale, nella specie ha escluso, e sui quali il Panebianco
non ha allegato alcunchè, limitandosi a ribadire di avere reciso i legami con il
sodalizio già prima che gli fosse applicata nel 2002 la misura cautelare in
relazione ai fatti giudicati dalla Corte di Palermo e di non avere commesso reati
nei due anni e otto mesi di libertà, svolgendo una lecita attività lavorativa
interrotta nell’aprile 2009 a causa dell’esecuzione della successiva misura
cautelare.
E’, peraltro, manifestamente infondata, la dedotta violazione di legge avuto
riguardo alla limitazione della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275
3

Il ricorso è manifestamente infondato.

comma 3 cod. proc. pen. alla fase dell’applicazione della misura cautelare, atteso
che il richiamato orientamento giurisprudenziale, del tutto minoritario, è stato
superato dalla decisione delle Sezioni unite, n. 34473 del 19/07/2012 – dep.
10/09/2012, Lipari, rv. 253186).
D’altro canto l’art. 275, comma 2, cod. proc. peri, stabilisce che la misura
cautelare debba essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia
stata o si ritiene possa essere irrogata. Tale disposizione, che non impone un
vincolo tassativamente predeterminato alla durata della misura cautelare in

discrezionalità al giudice. L’applicabilità del principio di proporzionalità nel corso
dell’esecuzione della custodia cautelare, proprio perché rimessa al prudente
apprezzamento del giudice, non può prescindere da un’attenta valutazione di
tutte le circostanze del caso, con specifico riguardo all’indagine sulla persistenza
o meno di quelle esigenze cautelari che hanno condotto in origine alla
deliberazione della misura (Sez. 5, n. 21195, del 12/02/2009, Occhipinti, rv.
243936).
Orbene nel caso di specie – prescindendo anche dalla presunzione di cui
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all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante in ragione dell’aggravante
I.)

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ritenuta – il provvedimento impugnato proprio tale valutazione ha operato,

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trasfondendola in una motivazione completa su tutti i punti e priva di vizi logici,

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come tale non censurabile in questa sede.

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La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di
inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 591 e 606 comma terzo, cod.

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proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art.

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616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen..
Così deciso, 1 1 11 dicembre 2012.

rapporto all’entità della pena, lascia certamente un ampio margine di

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