Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26649 del 21/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26649 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIZAJ BLEDAR N. IL 23/09/1989
avverso la sentenza n. 9823/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
03/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/05/2015
Mizaj Bledar ricorre avverso la sentenza 3.9.14, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in abitazione,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni uno di reclusione ed C 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla riqualificazione del
accogliere il patteggiamento concordato tra le parti, laddove invece dalla relazione di servizio
dell’ufficiale di p.g. emergevano elementi per un proscioglimento ex art.129 c.p.p. trovandosi
l’imputato, al momento dell’arresto, ancora nell’abitazione della p.o. e
dominus.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’ art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto, alla denuncia della p.o. e alla
ammissione di colpevolezza da parte de Mizaj.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
fatto, avvenuta in sede di convalida dell’arresto, da furto tentato a furto consumato, limitandosi ad
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015