Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26647 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26647 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANDO DAVIDE N. IL 14/06/1994
avverso la sentenza n. 3346/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MESSINA, del 09/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Rando Davide ricorre avverso la sentenza 9.10.14, emessa dal Tribunale di Messina ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p.,
la pena di anni due di reclusione ed € 500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b),c),d) ed e) c.p.p. per non avere il giudice pronunciato sentenza assolutoria ex

reati, dei quali difettavano i presupposti di fatto e di diritto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento ai risultati dell’attività di intercettazione delle
conversazioni tra il Rando e gli altri componenti l’associazione criminale dedita al furto in
appartamenti e ai sopralluoghi dallo stesso effettuati il 10 ed il 3.3.13.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015

DEPOSE TATA

IN CANCELLERIA
Sezione V I Penale

art.129 c.p.p. pur in presenza di un deserto probatorio in ordine alla responsabilità per gli ipotizzati

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