Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26646 del 21/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26646 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAIAZZO VINCENZO N. IL 14/09/1977
CORONA ROBERTO N. IL 13/05/1993
MINGACCI FRANCESCO N. IL 03/05/1989
avverso la sentenza n. 14120/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/05/2015

Mingacci Francesco, Corona Roberto e Cttiazzo Vincenzo ricorrono avverso la sentenza 30.9.14,
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla recidiva, la pena di mesi nove di reclusione ed E 300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

dei presupposti per una pronuncia ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, in particolare, al contenuto del verbale di
arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 maggio 2015

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla ritenuta insussistenza

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