Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2664 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2664 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

1) GIP TRIBUNALE NOLA – CONFLITTO N. IL
1) TRIBUNALE NOLA N. IL
avverso l’ordinanza n. 19019/2010 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
02/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
197sentite le conclusioni del PG Dott. g .
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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

In data 2.8.2012 il Gip del Tribunale di Noia trasmetteva, ai sensi dell’art.
28 cod. proc pen., a questa Corte gli atti del procedimento nei confronti di
Sannino Nunzio rilevando il conflitto di competenza con il Tribunale di Noia.
A ragione affermava che erroneamente il giudice del dibattimento, in
composizione monocratica, in data 24.4.2012 aveva dichiarato la nullità del

conseguentemente, aveva riformulato la richiesta di rinvio a giudizio investendo
nuovamente il Gup la cui competenza doveva ritenersi ormai esaurita. Essendosi
determinata una situazione di stasi processuale, doveva ritenersi riconducibile ai
«casi analoghi>> di cui all’art. 28 cod. proc. pen..
In particolare, precisava che il tribunale, decidendo su eccezione del
difensore, aveva ritenuto la nullità assoluta ed insanabile del decreto che dispone
il giudizio per omissione dell’avviso di cui all’art. 415

bis cod. proc. pen. e

dell’avviso al difensore di fiducia dell’imputato (Avv.to Francesco Annunziata)
della fissazione dell’udienza preliminare. Tale valutazione non poteva
condividersi, atteso che all’udienza preliminare era presente altro difensore di
fiducia (Avv.to Vincenzo Catapano) il quale non aveva eccepito l’omissione degli
avvisi all’altro difensore; pertanto, la nullità a regime intermedio era sanata in
assenza di eccezione da parte del difensore di fiducia presente con la
conseguente preclusione di farla valere successivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, all’evidenza, il giudice del dibattimento non ha declinato la
competenza a decidere, né ha ricusato di prendere cognizione del fatto per il
quale il Sannino era stato rinviato a giudizio, ma nell’ambito della cognizione del
procedimento, esercitando i propri poteri ha, su eccezione sollevata dal difensore
dell’imputato, dichiarato la nullità del decreto di citazione disponendo,
conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero il quale come evidenziato nel provvedimento in esame – ha formulato al gip una nuova
richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio.
Pertanto, a differenza di quanto affermato dal gip, non si è determinata
alcuna stasi processuale, dovendo, all’evidenza, il giudice dell’udienza
preliminare procedere a seguito della richiesta di emissione del decreto di rinvio
a giudizio del pubblico ministero.
Né rientra nei poteri del gup, investito della nuova richiesta del pubblico
ministero, la possibilità di sindacare la decisione del tribunale in ordine alla
2

decreto che dispone il giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero che,

declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio precedentemente
emesso. Indipendentemente dalla correttezza dell’ordinanza del giudice del
dibattimento, al gup investito della nuova richiesta del pubblico ministero resta
preclusa qualsivoglia valutazione in ordine alla predetta decisione.
Del resto, è stato affermato che il provvedimento con cui il giudice del
dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini di cui all’art. 415

bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita –

dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la

costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che
non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre
la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del
26/03/2009 – dep. 22/06/2009, Toni, rv. 243590).
Ne consegue che nella specie competente a decidere è il gup del Tribunale di
Noia cui deve essere disposta la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Noia cui dispone la
trasmissione degli atti.

Così deciso, 1’11 dicembre 2012.

trasmissione degli atti al pubblico ministero, lungi dall’essere avulso dal sistema,

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